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News
28.11.2019

Canapa, estratti di canapa, cannabinoidi – aggiornamento degli aspetti legali

Prodotti contenenti canapa messi in commercio come derrate alimentari oppure in altre categorie sono di moda e molto diffuse anche in Svizzera. Sul mercato, come dimostrato da controlli specifici del Laboratorio cantonale, si trovano prodotti che non soddisfano i requisiti di legge e sono perciò considerati non conformi.

 

La pianta della canapa (Cannabis sativa o Cannabis indica) contiene più di 80 cannabinoidi, sostanze con una struttura chimica specifica e trovabili esclusivamente nella canapa. Essa possiede delle attività psicoattive, dovuta alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC), e sottosta alla legge sugli stupefacenti. La canapa con un basso contenuto di THC (<1%) non è soggetta alla legge sugli stupefacenti. Il Laboratorio cantonale è competente per le categorie derrate alimentari, cosmetici e, per il momento, succedanei del tabacco e sigarette elettroniche. 

Commercializzazione come derrata alimentare
Derrate alimentari contenenti canapa, estratti di canapa o singoli cannabinoidi possono essere immessi sul mercato soltanto se soddisfanno i seguenti aspetti della legislazione:

  1. Tenore di THC: Deve essere rispettato il tenore massimo ammesso di THC in derrate alimentari, fissato nell’Ordinanza sui contaminanti (Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti, allegato 9 parte B “Altre sostanze vegetali”). I valori fissati dipendono dal tipo di derrata alimentare e variano da 200 µg/kg per i tè di erbe e frutti e altre bevande fino a 20 mg/kg per l’olio di semi di canapa (corrispondente al 0,00002% rispettivamente 0,002%). Questi valori sono molto più bassi dell’1% permesso nelle piante di coltivazione.
  2. Aspetti Novel Food (Nuovi tipi di derrate alimentari): Derrate alimentari rispettivamente ingredienti di derrate alimentari per le quali non è conosciuto un consumo in maniera significativa prima del 15 maggio 1997 né nell’UE né in Svizzera, sono considerati novi tipi di derrate alimentari (Novel Food). Per garantire la sicurezza per il consumatore, tali prodotti necessitano un’autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Per le derrate alimentari contenenti canapa al momento solamente i semi di canapa, l’olio di semi di canapa, la farina di semi di canapa e i semi di canapa sgrassati non sono considerati Novel Food dato che per questi prodotti è stato dimostrato che sono già stati utilizzati prima del 15 maggio 1997. Inoltre in Svizzera il tè di erbe ottenuto da foglie di pianta di canapa non è considerato un nuovo tipo di derrata alimentare, a condizione che venga fornita -da chi vuole produrre, importare o immettere sul mercato tè di erbe ottenuto dalle foglie di canapa- la prova che esso è già stato consumato in misura significativa come derrata alimentare prima del 15 maggio 1997. Gli estratti di canapa possono essere ottenuti da diverse parti di piante di Cannabis sativa L. e mediante metodi di estrazione differenti e presentare composizioni molto differenti. Estratti che contengono cannabinoidi sono elencati nel Novel Food Catalogue della Commissione europea poiché l’utilizzo come derrata alimentare prima del 15 maggio 1997 non è dimostrabile. Tali estratti così come i prodotti che li contengono come ingrediente sono perciò considerati Novel Food e necessitano un’autorizzazione dell’USAV o della Commissione europea per poter essere immessi sul mercato. Anche per i singoli cannabinoidi, in particolare il cannabidiolo (CBD), non è stato dimostrato un consumo significativo prima del 15 maggio 1997 né in Svizzera né nell’UE. Tutti i cannabinoidi (ottenuti da piante di canapa, da qualsiasi altra pianta o prodotti sinteticamente) sono per questo motivo considerati Novel Food e necessitano un’autorizzazione dell’USAV o della Commissione europea per poter essere immessi sul mercato. La procedura esatta è consultabile sul sito dell’USAV “Autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari”Fino ad oggi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione né in Svizzera né nell’UE.
  3. Aromi: Estratti di canapa impiegati come aromi devono soddisfare i requisiti dell’Ordinanza sugli aromi (Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari). Nel caso della canapa è possibile fabbricare un’estratto partendo da una parte della pianta considerata derrata alimentare (p.e. foglie) se non contiene CBD o altri cannabinoidi e se vengono rispettati tutti i requisisiti dell’ordinanza sugli aromi. Negli altri casi è necessario ottenere come primo passo l’autorizzazione come nuovo tipo di derrata alimentare per la parte della pianta di canapa destinata ad essere impiegata per la fabbricazione dell’aroma.
  4. Caratterizzazione (etichettatura, presentazione, allusioni, ecc.): Indicazioni in relazione al CBD (cannabidiolo) nella caratterizzazione di prodotti contenenti canapa (p.es. tè proveniente dalle foglie) sono vietate dato che il CBD non è al momento autorizzato come derrata alimentare. Inoltre sono vietate di principio allusioni terapeutiche in relazione a derrate alimentari; sono unicamente permesse le indicazioni sulla salute previste nell’allegato 14 dell’Ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID); al momento non esistono indicazioni per la salute in relazione a piante, alghe e funghi e ai rispettivi estratti.
  5. I prodotti che circolano sul mercato senza categoria definita devono essere valutati caso per caso secondo una visione generale. Se sono destinati ad essere ingeriti vengono valutati come derrate alimentari. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito dell’USAV “Cannabis, estratti di canapa e cannabinoidi come derrate alimentari”.

Impiego in prodotti cosmetici
Nei cosmetici è possibile impiegare CBD, ottenuto da diverse parti della pianta di canapa (CBD naturale) oppure fabbricato sinteticamente. Il CBD naturale è autorizzato nei cosmetici soltanto quando è ottenuto da canapa, da resina di canapa e da estratti e tinture di canapa provenienti da semi e foglie non accompagnate dalla sommità della pianta di canapa, con riferimento alle parti della pianta escluse dalla Convenzione unica sugli stupefacenti. È perciò necessario esigere informazioni su come è stato ottenuto il CBD (parte della pianta di canapa utilizzata se si tratta di CBD naturale) e sull’innocuità del prodotto (contenuto di THC). Un prodotto con un tenore totale di THC superiore all’1,0% rientra nel diritto sugli stupefacenti. Come per qualsiasi altro cosmetico, una relazione sulla sicurezza deve comprovare l’innocuità dei singoli componenti. Maggiori informazioni sono reperibili nel documento “Panoramica e aiuto all’esecuzione – Prodotti contenenti CBD (Cannabidiol)”.

Commercializzazione come succedanei del tabacco
I prodotti di canapa con meno di 1% THC (“canapa light”) messi in commercio come succedanei del tabacco necessitano in Svizzera -prima della messa in commercio- un’autorizzazione dell’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP). Informazioni dettagliate in relazione alla procedure dell’autorizzazione sono consultabili sulla pagina dell’UFSP sotto “Domande e autorizzazioni”. Le ordinanze che regolamentano il settore sono l’Ordinanza sul tabacco e l’Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco.

Sigarette elettroniche
Le sigarette elettroniche sono classificate al momento come oggetti d’uso e sottostanno alla legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, Si tratta di oggetti che entrano in contatto con le mucose. Essi possono cedere sostanze soltanto in quantità tali da essere innocue per la salute. È vietata l’aggiunta di sostanze che presentano effetti farmacologici. Di consequenza l’aggiunta di CBD in dosaggio rilevante sul piano farmacologico non è consentito. Aspetti generali di questa categoria sono consultabili sul sito dell’USAV “Sigarette elettroniche”.

Coltivazione di canapa
La coltivazione della canapa è di competenza dell’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, le informazioni importanti sono consultabili sul sito sotto “Canapa”. Nel canton Ticino è inoltre obbligatoria la notifica preventiva presso la polizia cantonale.

Altro
Le Autorità federali (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG e Swissmedic/Istituto svizzero per gli agenti terapeutici) hanno elaborato il documento Panoramica e aiuto all’esecuzione – Prodotti contenenti CBD (Cannabidiol). Vi sono descritte le varie categorie di prodotti contenenti canapa, estratti di canapa o CBD con le rispettive indicazioni sulla legislazione vigente. È consultabile p.es. sul sito dell’USAV sulla pagina Cannabis, estratti di canapa e cannabinoidi in derrate alimentari. L’UFSP ha pubblicato una pagina informativa generale sulla canapa (canapa con più e con meno dell 1% THC).

 

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