24.03.2022
Aggiornamento del manuale autocontrollo docce
Dal 1° maggio 2017 l’acqua che, all’interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata ad entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, segnatamente l’acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura, impianti sportivi o alberghi, viene annoverata tra gli oggetti d’uso. I requisiti inerenti l’acqua per le docce accessibili al pubblico sono riportati, insieme a quelli dell’acqua potabile e l’acqua per piscine accessibili al pubblico nell’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD). Il Laboratorio cantonale è l’autorità di controllo competente per il Canton Ticino, incaricata di verificare che i requisiti di legge sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso siano rispettati. Ispezioni e controlli ufficiali vengono effettuati in funzione del rischio anche in questo settore.
Chiunque gestisce docce accessibili al pubblico deve:
- Designare una persona responsabile della sicurezza dei prodotti, con indirizzo professionale in Svizzera;
- Provvedere, a tutti i livelli affinché siano soddisfatti i requisiti della legislazione sugli oggetti d’uso applicabili all’acqua delle docce accessibili al pubblico;
- Verificare o fa verificare il rispetto di questi requisiti e, se necessario, adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale;
- Implementare un controllo autonomo in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e dimensione dello stabilimento.
Il Laboratorio cantonale ha da poco pubblicato una nuova versione del Manuale di autocontrollo per la gestione delle installazioni per docce (ver. 02/2022) allo scopo di fornire a chi gestisce docce accessibili al pubblico un manuale per l’autocontrollo personalizzabile e aggiornato ai requisiti vigenti.
Le modifiche rispetto alla versione 08/2021 comprendono:
- l’inserimento del tempo massimo per raggiungere le temperature prescritte (cap. 2.3)
- l’aggiornamento delle misure preventive per l’uso di elementi di pre-riscaldamento (cap. 2.3)
- la modifica della tabella concernete il riassunto delle temperature e dei tempi di raggiungimento necessari (cap. 2.6)
- la modifica delle schede di controllo delle temperature (cap. 5.2)
- la modifica del tempo di archiviazione delle analisi da 2 a 10 anni (cap. 6.2)