La recente modifica della Legge federale sulle professioni mediche universitarie LPMed, dal 01.01.2018 l'art 36 cpv 2 recita:
"Chi intende esercitare la professione di medico, chiropratico o farmacista come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale necessita inoltre di un titolo federale di perfezionamento."
Per questo motivo verranno autorizzati al libero esercizio unicamente i farmacisti in possesso di un titolo di specializzazione.
A coloro che non sono in possesso di tale titolo é data la possibilità di lavorare, sotto la responsabilità professionale di un farmacista abilitato al libero esercizio, quali collaboratori o come farmacisti in formazione.