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Autorizzazioni per l’esercizio di pompe funebri

Il 1° maggio 2015 sono entrate in vigore la modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) approvata dal Gran Consiglio il 27 novembre 2012, il relativo Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme del 1° aprile 2015 e la modifica dell'art. 5a del Decreto esecutivo concernente le tasse per decisioni amministrative, controlli, visite e ispezioni previste dalla legislazione federale e cantonale (RL 6.1.1.2).

Sono pertanto decadute le previgenti disposizioni regolamentari concernenti le aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 e il decreto esecutivo concernente l’autorizzazione per l’esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961.

 

La documentazione per ottenere l’autorizzazione è da inviare su supporto cartaceo a:

Ufficio di sanità

Via Orico 5

6500 Bellinzona

Attenzione

Attiriamo l’attenzione sul fatto che in virtù dell’art. 3 e 4 del suddetto Regolamento, sussiste l’obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi transfrontalieri, nonché il nulla osta da parte dell’Ufficio di Sanità per i prestatori di servizi residenti in altri Cantoni.

Procedura

Documentazione da presentare per ottenere l’autorizzazione

In copia semplice: 

  • Attestato professionale federale di imprenditore di pompe funebri in originale o diploma equivalente con relativo riconoscimento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) di Berna

  

In originale o copia autenticata:

  • Autocertificazione
  • Estratto del casellario giudiziale
  • Estratto del certificato di solvibilità
  • Modulo dell’Ufficio di sanità riguardante le imprese di pompe funebri

 

In copia semplice: 

  • Documento di legittimazione
  • Polizza assicurazione responsabilità civile RC estesa anche ai dipendenti, con un massimale di almeno fr. 3'000'000
  • Iscrizione al Registro di commercio
  • Licenza di circolazione carro funebre