Chiusure straordinarie il 2 e il 16 agosto 2024
Tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale rimarranno chiusi venerdì 2 e venerdì 16 agosto 2024.
La distribuzione delle seguenti prestazioni sanitarie è soggetta ad autorizzazione formale:
La documentazione per ottenere l'autorizzazione è da inviare su supporto cartaceo a:
Ufficio di sanità
via Orico 5
6501 Bellinzona
Per ulteriori informazioni, solo dopo attenta lettura di queste pagine:
tel. 091 814 30 45
Ogni servizio, istituto o farmacia è tenuto ad aggiornare costantemente l'Autorità sanitaria riguardo ai cambiamenti relativi a:
L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD) necessita di un’autorizzazione. È considerato SACD ogni persona giuridica che ha alle proprie dipendenze operatori sanitari e che eroga prestazioni sanitarie a domicilio.
L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità strutturali e procedurali sono soddisfatti.
L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità strutturali o procedurali non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti ordinati nella decisione di autorizzazione non sono adottati.
(vedi checklist a fondo pagina)
Documentazione inerente il direttore sanitario:
Documentazione inerente il direttore amministrativo:
Altra documentazione in copia semplice:
Per i servizi già al beneficio dell'autorizzazione i requisiti della formazione di livello terziario in ambito economico o di gestione del personale e dell'esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni per il direttore amministrativo, e dell'esperienza lavorativa di due anni nel Canton Ticino e del possesso di un DAS (Diploma of Advanced Studies) o di un MAS (Master of Advanced Studies) per il direttore sanitario devono essere soddisfatti al più tardi il 1° maggio 2028.
L’esercizio di un centro terapeutico diurno (in seguito CDT) o notturno (in seguito CNT) necessita di un’autorizzazione. È considerato CDT o CNT ogni struttura o persona giuridica che accoglie più di 4 persone per periodi inferiori a 16 ore consecutive e che fornisce, nei propri spazi, esclusivamente prestazioni ai sensi dell'art. 7 cpv 2 dell'Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) rivolte ad un'utenza affetta da malattie croniche.
L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità strutturali e procedurali sono soddisfatti.
L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità strutturali e procedurali non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti ordinati nella decisione di autorizzazione non sono adottati.
(vedi checklist a fondo pagina)
Documentazione inerente il direttore sanitario:
Documentazione inerente il direttore amministrativo:
Altra documentazione in copia semplice:
Per i centri già al beneficio dell'autorizzazione i requisiti della formazione di livello terziario in ambito economico o di gestione del personale e dell'esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni per il direttore amministrativo, e dell'esperienza lavorativa di due anni nel Canton Ticino e del possesso di un DAS (Diploma of Advanced Studies) o di un MAS (Master of Advanced Studies) per il direttore sanitario devono essere soddisfatti al più tardi il 1° maggio 2028.
L’esercizio di un istituto di cura per anziani necessita di un’autorizzazione.
Il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio di ogni Istituto di cura per persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’allegato 1 della relativa direttiva.
Essi riguardano segnatamente l’organizzazione interna dell’istituto, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.
(vedi Checklist a fondo pagina)
Documentazione inerente al responsabile sanitario:
Documentazione inerente al responsabile amministrativo
Altra documentazione in copia semplice:
L'apertura al pubblico di una farmacia é subordinata ad un'autorizzazione del dipartimento.
Per ogni nuova apertura, trasloco o modifica la farmacia non può essere aperta al pubblico prima che sia dichiarata l'idoneità dei locali da parte del servizio di agibilità dell'Ufficio di Sanità.
vogliate mettervi in contatto con l'Ispettore Fausto Rossi al
+41 (0)91 814 30 56
L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità sono soddisfatti.
Il Consiglio di Stato può in ogni tempo chiudere una farmacia quando le condizioni ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio non sono più ossequiati.
Per l’apertura o il rinnovo dell'autorizzazione di laboratori d'analisi sanitarie, vogliate seguire la seguente procedura:
Documentazione inerente al responsabile tecnico:
Documentazione inerente i responsabili designati per ogni settore di analisi:
Gli ospedali, le cliniche, le case di cura e le altre strutture sanitarie ad esse assimilabili nonché gli istituti scientifici necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.
La responsabilità degli stupefacenti deve essere affidata ad una persona qualificata (medico, farmacista in possesso di autorizzazione cantonale di libero esercizio o diplomato universitario in scienze naturali).
Devono essere rispettate per analogia tutte le disposizioni in vigore per le farmacie, in particolare l'obbligo di tenere una contabilità aggiornata, di allestire un inventario annuale e di conservare i documenti giustificativi per almeno 10 anni.