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Si ricorda che vige l’obbligo di autorizzazione da parte dell’ufficio di sanità per ogni attività sanitaria svolta a titolo indipendente o sotto la propria responsabilità cosi come per l’attività dipendente nella professione di: Medico, Dentista, Veterinario, Farmacista, Chiropratico, Psicologo, Psicoterapeuta e Osteopata (Legge sanitaria art. 54a e 58)