Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Procedura per prestatori di servizio transfrontalieri (max. 90 giorni)

Dal 1. settembre 2013 tutte le istanze volte ad ottenere un nullaosta per un'attività in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri per al massimo 90 giorni per anno civile vanno inoltrate secondo la procedura prevista dalla Legge federale sull'obbligo di dichiarazione dei prestatori di servizio transfrontalieri.

Per dettagli sulla procedura e per l'avvio della procedura di dichiarazione online si veda il sito web:

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-dichiarazione-per-i-prestatori-di-servizi-dellue-ae.html

Si ricorda tuttavia che la procedura relativa ai prestatori di servizi transfrontalieri si applica unicamente ai lavoratori indipendenti e distaccati con attività principale all'estero (che va documentata). Essa non è in particolare applicabile a coloro che verranno assunti in Ticino a titolo di operatori dipendenti.

A livello procedurale va precisato che il SEFRI si limita a ricevere la documentazione e ad effettuare una verifica a sapere se a prima vista la stessa ė completa. Il SEFRI non non ha la competenza di verificare se i requisiti per il nulla osta sono soddisfatti nel merito.

Con la conferma che il SEFRI invia all'istante, esso attesta quindi unicamente che la notifica e documentazione inviate dall'istante sono state ricevute e che sono state dal SEFRI inoltrate alle successive autorità competenti, che possono anche sospendere la pratica se ritengono che la documentazione presentata non ė conforme nei contenuti.

In un primo passo si tratta dell'autorità competente a verificare le qualifiche professionali (ad esempio la MEBEKO per le professioni universitarie mediche). Questa autorità trasmette poi la propria decisione sul riconoscimento dei diplomi all'Ufficio di sanità per la valutazione degli altri requisiti (in particolare del good professional standing).

La procedura termina solo in questo momento con il rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio di sanità.

 

ATTENZIONE!

La conferma inviata dal SEFRI all'istante, per mail, non costituisce pertanto il nulla osta e non autorizza l'operatore a iniziare la propria attività.