Richiesta Nulla Osta 90 giorni Intercantonale
In virtù dell'art. 35 cpv 2 della Legge federale sulle professioni mediche (LPMed) e dell'art. 53b della Legge sanitaria (LSan) i titolari di un autorizzazione Cantonale possono esercitare liberamente la propria professione medica in un altro Cantone durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile.
Questi operatori sanitari devono annunciarsi all'Ufficio di Sanità inoltrando su supporto cartaceo i seguenti documenti originali o autenticati:
- l'autorizzazione al Libero Esercizio nel Cantone di provenienza
- certificato di good professional standing di quest'ultimo Cantone
- iscrizione delle conoscenze linguistiche della lingua italiana sul registro delle professioni mediche (tool online per richiesta)
l'inizio dell'attività è possibile unicamente dopo il ricevimento del nulla osta rilasciato dalla presente autorità.
Nota bene:
in virtù della Legge federale sul mercato interno (LMI), tale nulla osta é gratuito