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Richiesta Nulla Osta 90 giorni Intercantonale

In virtù dell'art. 35 cpv 2 della Legge federale sulle professioni mediche (LPMed), dell'art. 53b della Legge sanitaria (LSan)e dell'art. 23 cpv. 2 della Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) i titolari di un autorizzazione cantonale possono esercitare liberamente la propria professione medica in un altro Cantone durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile.

Questi operatori sanitari devono annunciarsi all'Ufficio di Sanità inoltrando su supporto cartaceo i seguenti documenti originali o autenticati:

L'inizio dell'attività è possibile unicamente dopo il ricevimento del nulla osta rilasciato dalla presente autorità.

Nota bene

in virtù della Legge federale sul mercato interno (LMI), tale nulla osta é gratuito