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Autorizzazione di libero esercizio già ricevuta in un altro Cantone

In virtù dell’art. 1 della Legge federale sul mercato interno (LMI) è garantito a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l’accesso libero e indiscriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un’attività lucrativa.

Se già autorizzati al libero esercizio in un altro cantone, questi operatori sanitari, devono annunciarsi all'Ufficio di Sanità, inoltrando su supporto cartaceo i seguenti documenti originali o autenticati per l’ottenimento dell’autorizzazione di libero esercizio nel cantone Ticino: 

  • l'autorizzazione al Libero Esercizio nel Cantone di provenienza
  • scheda dati
  • iscrizione delle conoscenze linguistiche della lingua italiana sul registro delle professioni mediche (tool online per richiesta) o attestato della padronanza della lingua italiana richiesta per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dalla Legge Sanitaria (secondo art. 4 del regolamento concernente l'esercizio della legge sanitaria).
  • certificato d'assicurazione RC con la copertura per il Cantone Ticino

L'inizio dell'attività è possibile unicamente dopo il ricevimento del nulla osta rilasciato dalla presente autorità.

Nota bene

in virtù della Legge federale sul mercato interno (LMI), tale autorizzazione é gratuita