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Autorizzazione di libero esercizio già ricevuta in un altro Cantone

In virtù dell’art. 1 della Legge federale sul mercato interno (LMI) è garantito a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l’accesso libero e indiscriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un’attività lucrativa.

Se già autorizzati al libero esercizio in un altro cantone, questi operatori sanitari, devono annunciarsi all'Ufficio di Sanità, inoltrando su supporto cartaceo i seguenti documenti originali o autenticati per l’ottenimento dell’autorizzazione di libero esercizio nel cantone Ticino: 

L'inizio dell'attività è possibile unicamente dopo il ricevimento del nulla osta rilasciato dalla presente autorità.

Nota bene

in virtù della Legge federale sul mercato interno (LMI), tale autorizzazione é gratuita