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Allevatori

  • Le recinzioni devono essere costruite in modo tale da impedire il contatto con suini selvatici. È richiesta una doppia recinzione, di cui l’esterna di altezza minima di 1.5 mt, interrata per 20 cm. La distanza tra le due barriere deve essere di almeno 1.5 mt.
  • È vietato foraggiare i suini con resti alimentari.
  • Mettere in atto misure di costante lotta alle specie nocive come topi e ratti. 
  • Gli oggetti d’uso, il foraggio, il materiale per la lettiera devono essere conservati in modo da non essere raggiungibili agli animali selvatici.
  • Introdurre nuovi animali unicamente se provenienti da aziende registrate e sicure attuando misure di biosicurezza durante il trasporto. 
  • Limitare l’entrata in azienda al personale strettamente necessario. Vietare l’accesso alla stalla a persone estranee. 
  • Prevedere un abbigliamento dedicato all’interno dell’allevamento (stivali, tuta da lasciare sul posto, eventuali usa e getta). Accedere alla stalla solo con indumenti e stivali puliti e idonei.

Dipartimento della sanità e della socialità 

Ufficio del veterinario cantonale

VIa Dogana 16
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 41 08
pestesuina@ti.ch