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Importazione ed esportazione di ungulati domestici

L'importazione e l'esportazione di ungulati domestici è regolamentata a livello federale.

In particolare, a chi intendesse importare animali da reddito, consigliamo di verificare attentamente le condizioni di importazione fissate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Gli animali potranno essere importati/esportati unicamente se in possesso di un certificato TRACES rilasciato dall'autorità veterinaria del paese di origine degli animali.

Ricordiamo che l'importazione dev'essere preavvisata all'UVC almeno 10 giorni prima della data prevista.

Importazione

Per tutte le informazioni dettagliate ed aggiornate concernenti l'importazione di animali da reddito vivi e prodotti animali da paesi dell'Unione Europea si consiglia di consultare la pagina dell'USAV:

Per tutte le informazioni dettagliate ed aggiornate concernenti l'importazione di animali da reddito vivi in Svizzera da altri paesi, si consiglia di consultare la pagina dell'USAV:

Esportare

In generale occorre rispettare le condizioni imposte dal rispettivo paese di destinazione.

  • Imprese di alcune categorie devono essere autorizzate e menzionate nell'elenco delle aziende svizzere autorizzate.
  • Per l'esportazione della maggior parte di animali (da reddito) è necessario un certificato veterinario, che viene rilasciato dal veterinario ufficiale del Cantone.
  • Per l'esportazione di sperma, ovuli o embrioni di animali è necessario un certificato veterinario ufficiale; tali prodotti devono provenire da aziende autorizzate.
  • Per l'esportazione di derrate alimentari di origine animale e di sottoprodotti animali della categoria 3 sono richiesti generalmente soltanto i documenti commerciali. Le merci devono provenire da aziende autorizzate.Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'autorità cantonale competente; in caso di dubbio potete anche contattare direttamente l'autorità di riferimento del Paese di destinazione. L'ufficio federale di veterinaria pubblica liste generali delle aziende autorizzate.

Le aziende che desiderano esportare devono essere autorizzate (se il paese di destinazione richiede l'autorizzazione). Ogni invio deve inoltre essere accompagnato da certificati ufficiali. L'Ufficio del veterinario cantonale è competente dell'una e l'altra cosa.

Spetta tuttavia all'esportatore informarsi sulle condizioni vigenti per importare il definito animale o prodotto nel paese rispettivo. I certificati richiesti devono essere presentati al nostro ufficio con un preavviso di almeno 7 giorni per valutazione e firma. Se è richiesta l'autenticazione dall'autorità nazionale, l'UVC trasmette i documenti all'UFV.