Esperimenti sugli animali
Gli esperimenti su animali sono soggetti all'obbligo di autorizzazione in base all'art. 18 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn).
La competenza decisionale per le autorizzazioni è attribuita al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in base all'art. 1 del Regolamento cantonale sulla protezione degli animali (RCPA).
Le domande di autorizzazione devono essere sottoposte alla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (CCEA), composta da un rappresentante degli enti seguenti:
- Ordine dei veterinari ticinesi
- Ordine dei medici ticinesi
- Ordine dei farmacisti ticinesi
- Società per la protezione degli animali riconosciute
- Farma industria Ticino - Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche
La CCEA esamina le richieste, richiede se necessario informazioni supplementari e formula il suo preavviso al Dipartimento delle opere sociali (DSS) circa il rilascio dell'autorizzazione.
In base all'art. 25 LPAn, l'Ufficio federale di veterinaria può interporre ricorso contro le decisioni del DSS.