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Esposizioni, borse di settore, manifestazioni con animali da compagnia, selvatici e da cortile

La legislazione federale sulla protezione degli animali e quella sulle epizoozie disciplinano i requisiti per le manifestazioni con animali.

Al Cantone spetta il controllo e la vigilanza del rispetto della legge, e a seconda della situazione possono essere emanate ulteriori disposizioni.

Le esposizioni, le borse di settore, i mercati e le manifestazioni dove vengono venduti, offerti o scambiati animali, sottostanno all’obbligo di autorizzazione cantonale (art. 13 LPAn, art. 104 OPAn).

Al fine di garantire un trattamento rispettoso degli animali, queste manifestazioni devono svolgersi conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn).

Gli animali devono essere trattati con riguardo, non devono essere sottoposti a sovraffaticamento o a eccessivo stress, o a rischi che possano causare dolori, sofferenze e lesioni.

I parchi dove vengono alloggiati per il periodo dell’esposizione devono essere allestiti conformemente alle esigenze biologiche, fisiologiche e comportamentali della specie. Non devono ad. es. mancare nascondigli, zone di riposo, materiale e dispositivi per l’occupazione.

Dal punto di vista della protezione degli animali è necessario considerare ulteriori importanti aspetti, ad esempio:

  • è vietato esporre, vendere o offrire esemplari con caratteristiche di aggravio dovute all’allevamento (cfr. 455.102.4 - Ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento)
  • è vietato allestire parchi dove gli animali possono essere accarezzati (art. 24 OPAn)
  • è vietato esporre animali malati, debilitati, che mostrano segni di sovraffaticamento e stress.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda agli espositori di presentare dei recinti allestiti in modo particolarmente rispettoso per quanto attiene alle esigenze biologiche, fisiologiche e comportamentali degli animali, e di fornire materiale didattico (obbligatorio per chi vende animali) allo scopo di sensibilizzare il pubblico. Quest’ultimo deve essere correttamente informato sulla detenzione adeguata e rispettosa della specie.

Sulla pagina dell’USAV possono essere consultate e scaricate le informazioni tecniche delle singole specie. Esse contengono i requisiti specifici dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali imposti agli organizzatori e ai partecipanti.