Gli assegni familiari sono aiuti finanziari, versati per compensare parzialmente i costi rappresentati da uno o più figli.
Nelle regioni di montagna, gli importi degli assegni familiari aumentano di 20 franchi al mese per figlio.
I lavoratori agricoli hanno diritto all’assegno per l’economia domestica di 100 franchi al mese solo se:
Sono assegni disciplinati dalla legislazione federale.
I lavoratori agricoli e gli agricoltori indipendenti sottostanno alla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura ed alla relativa ordinanza federale di applicazione dell’11 novembre 1952.
Per i lavoratori agricoli e gli agrocoltori indipendenti, la legislazione sugli assegni familiari per figli e di formazione è applicata dalla cassa cantonale di compensazione AVS.
Formulari europei
Servizio assegni familiari
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel. +41 91 821 91 41
fax +41 91 821 92 99