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Assegni familiari

Gli assegni familiari sono aiuti finanziari, versati per compensare parzialmente i costi rappresentati da uno o più figli.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Assegni familiari nell’agricoltura

A quanto ammontano gli assegni familiari?

  • assegno per figli: 200 franchi per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni. Se il figlio è incapace al guadagno in seguito ad un danno alla salute fisico e/o psichico, l’assegno è versato fino ai 20 anni
  • assegno di formazione: 250 franchi per ogni figlio in formazione di età compresa tra i 15/16 e i 25 anni

Nelle regioni di montagna, gli importi degli assegni familiari aumentano di 20 franchi al mese per figlio.

Chi ha diritto agli assegni familiari?

  • agricoltori indipendenti occupati principalmente nell’agricoltura che provvedono in misura preponderante al sostentamento della loro famiglia grazie a questa attività
  • agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell’agricoltura che ricavano dall’azienda agricola un reddito annuo minimo di 2'000 franchi
  • alpigiani che gestiscono un alpeggio per almeno due mesi ininterrotti. Hanno diritto agli assegni limitatamente a tale periodo
  • pescatori professionisti
  • lavoratori agricoli

I lavoratori agricoli hanno diritto all’assegno per l’economia domestica di 100 franchi al mese solo se:

  • vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli
  • vivono in comunione domestica con il datore di lavoro, mentre il proprio coniuge e/o figli hanno una propria economia domestica alla quale i lavoratori agricoli devono provvedere
  • vivono insieme al coniuge o ai figli nell’economia domestica del datore di lavoro

Chi dà diritto agli assegni familiari?

  • figli naturali e/o adottati
  • figliastri che vivono in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna
  • affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione
  • fratelli, sorelle, abiatici dell’avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento

Come sono regolamentati gli assegni familiari per figli e formazione nell’agricoltura?

Sono assegni disciplinati dalla legislazione federale.

I lavoratori agricoli e gli agricoltori indipendenti sottostanno alla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura ed alla relativa ordinanza federale di applicazione dell’11 novembre 1952. 

Per i lavoratori agricoli e gli agrocoltori indipendenti, la legislazione sugli assegni familiari per figli e di formazione è applicata dalla cassa cantonale di compensazione AVS.

Come vengono finanziati gli assegni familiari per figli e di formazione?

  • dai datori di lavoro mediante la riscossione di un contributo del 2% sui salari in contanti e in natura soggetti all’AVS
  • i costi rimanenti e gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti sono finanziati:
    •  2/3 dalla Confederazione
    • 1/3 dai Cantoni

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

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