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Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)

L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Rendita AVS e rendita completiva per i figli

I figli di genitori titolari di una rendita AVS hanno diritto alle rendite completive?

Per i figli che non hanno ancora compiuto 18 anni o che non hanno ancora compiuto i 25 anni e sono in formazione, è riconosciuta una rendita per figli che ammonta al 40% della rendita del genitore.

Se entrambi i genitori hanno diritto ad una rendita per figli, le due rendite per figli sono ridotte qualora superino il 60% della rendita massima di vecchiaia.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00