Smaltimento delle acque
Principio di causalità
La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, articoli 3a e 60a) prevede che i costi e le misure prese secondo la stessa siano sostenuti da chi ne è la causa e che i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.
L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
- del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
- degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
- degli interessi.
Fonti di finanziamento
Il finanziamento delle opere di smaltimento delle acque è assicurato da:
- sussidi;
- tasse;
- contributi di costruzione;
- erario comunale.
Questi aspetti sono regolamentati dalla Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA, 1975) e dal decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (1977).
Il regolamento comunale delle canalizzazioni deve prevedere i contributi e l’ammontare delle tasse dovute per la esecuzione degli impianti di evacuazione e depurazione, l’allacciamento e l’uso. Il regolamento è attualmente in revisione.
Eventuali costi non coperti dalle tasse causali (tassa di allacciamento, tassa d’uso e contributi di costruzione) e dai sussidi sono finanziati tramite l’erario comunale.