Domanda per l'ottenimento di un risarcimento per i danni causati dalla selvaggina
La domanda per l’ottenimento di un risarcimento per i danni causati dalla selvaggina deve prevenire dal danneggiato immediatamente dopo il verificarsi del danno rivendicato. Per la richiesta è vincolante l’utilizzo del formulario online. Il formulario deve essere completato per intero, le richieste di risarcimento incomplete non verranno evase. A seguito di una prima verifica l’UCP incarica un perito per la quantificazione del danno che prenderà contatto con il richiedente.
Hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo. Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell’80% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo l’1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.-. Per coloro che coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione il risarcimento corrisponde a fr. 10.-- per ogni chilogrammo di uva mancante.
Le vigenti basi legali disciplinano le condizioni per l’entrata in materia di risarcimento, in particolar modo, non sono risarciti i danni favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato (art 35 cpv. 2 della Legge sula caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990).