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Lo statuto di protezione S

Lo statuto di protezione S viene rilasciato centralmente per tutta la Svizzera da parte delle autorità federali (Segreteria di Stato della migrazione SEM). Garantisce il diritto di soggiorno, di alloggio, di assistenza, di accesso alle cure mediche e di scolarizzazione dei bambini. Lo statuto ha validità di un anno, estendibile fino a 5, e permette il ricongiungimento famigliare e di recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. Chi è titolare dello statuto di protezione S può inoltre, senza termine d’attesa, esercitare un’attività lucrativa (anche indipendente).

L’accoglienza delle persone con statuto di protezione S da parte del Canton Ticino, che può differire da quanto fatto in altri cantoni, prevede:

  1. Le persone economicamente autosufficienti sono libere di trovare un alloggio in autonomia e scegliersi un’assicurazione per coprire i costi della salute (obbligatorio in Svizzera).
  2. Le persone ospitate da privati sono tenute ad annunciare la loro presenza sul territorio alle autorità comunali, ufficio controllo abitanti, entro 8 giorni dalla data di arrivo (anche se non hanno ancora fatto richiesta o concluso la procedura per ottenere lo statuto di protezione S). Questo obbligo di notifica sussiste anche per le persone che intendono soggiornare nell’ambito del turismo per un periodo inferiore ai 90 giorni. Si ricorda che quest’obbligo è esteso anche ai locatori e alle persone ospitanti se la permanenza degli ospiti (anche amici e parenti) supera i 30 giorni nell’arco di un anno. Se hanno ottenuto lo statuto di protezione S, queste persone possono richiedere sostegno economico all’autorità cantonale in caso di bisogno.
  3. Le persone che non dispongono di un alloggio e di mezzi economici per mantenersi possono beneficiare del dispositivo di accoglienza cantonale che prevede 2 fasi:
    - Prima fase: accoglienza in una struttura collettiva o socio sanitaria (in caso di bisogno) che garantisce vitto e alloggio in natura e la copertura dei costi della salute. Durante la prima fase le persone vengono sostenute da parte delle autorità cantonali per entrare nella seconda fase.
    - Seconda fase: le persone ricevono i mezzi finanziari necessari a mantenere un alloggio indipendente sul territorio, coprire i costi della salute e garantire il sostentamento come previsto dalle normative del Canton Ticino descritte in questo sito informativo.
  4. Le persone minorenni, se non accompagnate da un maggiorenne, o nel bisogno di cure sanitarie vengono accolte tramite procedure specifiche nel rispetto dei loro bisogni particolari.

Tutte le informazioni sullo Statuto S sono disponibili direttamente sul sito della Confederazione Svizzera