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Deposito della cauzione

(art. 61 cpv. 1, 2 e 4 LEDP; 25  RALEDP)

All'atto del deposito della proposta di candidatura é dovuta una cauzione in contanti di fr. 2'000.-- per ogni potere da eleggere: una per il Gran Consiglio e una per il Consiglio di Stato.

La Cancelleria dello Stato rilascia una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.