Deposito della cauzione
(art. 61 cpv. 1, 2 e 4 LEDP; 25 RALEDP)
All'atto del deposito della proposta di candidatura é dovuta una cauzione in contanti di fr. 2'000.-- per ogni potere da eleggere: una per il Gran Consiglio e una per il Consiglio di Stato.
La Cancelleria dello Stato rilascia una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.
La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.