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Proponenti

(art. 58 LEDP)

I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il COGNOME, NOME, DATA COMPLETA DI NASCITA (giorno, mese e anno), DOMICILIO E FIRMA.
La proposta di candidatura deve essere firmata da almeno 50 elettori.

Avvertenze:

Il proponente deve essere cittadino svizzero, avere 18 anni compiuti e iscritto nel catalogo elettorale.

Un proponente non può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Il ticinese all'estero che ha ossequiato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale) può firmare la proposta di candidatura.

Rappresentante dei proponenti

(art. 59 LEDP)

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalle legge.

In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Avvertenze:

E' necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP) e per la facoltà di ulteriore designazione in caso di seggi in più spettanti al gruppo (art. 95 LEDP).