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Elezione del Gran Consiglio con circondari elettorali

(art. 73 LEDP)

I gruppi hanno diritto ai circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio.

I circondari elettorali sono stabiliti come segue:

  1. Distretto di Mendrisio;
  2. Circoli di Lugano ovest e Lugano est;
  3. Circoli di Vezia, Capriasca, Sonvico e Taverne;
  4. Circoli di Agno Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Carona;
  5. Distretto di Vallemaggia;
  6. Distretto di Locarno;
  7. Distretto di Bellinzona;
  8. Distretto di Riviera;
  9. Distretto di Blenio;
  10. Distretto di Leventina.

I circondari elettorali non sono obbligatori. Si può far uso interamente della facoltà prevista dall'art. 73 LEDP, oppure solo parzialmente (facendo capo per esempio a due circondari elettorali, tre circondari elettorali, ecc.) oppure rinunciandovi (circondario unico).