Elezione del Gran Consiglio con circondari elettorali
(art. 73 LEDP)
I gruppi hanno diritto ai circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio.
I circondari elettorali sono stabiliti come segue:
- Distretto di Mendrisio;
- Circoli di Lugano ovest e Lugano est;
- Circoli di Vezia, Capriasca, Sonvico e Taverne;
- Circoli di Agno Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Carona;
- Distretto di Vallemaggia;
- Distretto di Locarno;
- Distretto di Bellinzona;
- Distretto di Riviera;
- Distretto di Blenio;
- Distretto di Leventina.
I circondari elettorali non sono obbligatori. Si può far uso interamente della facoltà prevista dall'art. 73 LEDP, oppure solo parzialmente (facendo capo per esempio a due circondari elettorali, tre circondari elettorali, ecc.) oppure rinunciandovi (circondario unico).