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Obbligatorietà e denominazione delle proposte di candidatura

(art. 57 LEDP)

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I Partiti, Movimenti, ecc. sono invitati a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (p.es. denominazioni e sigle comunemente riconosciute di "proprietà" di altri Partiti, Movimenti, ecc...).