Chiusura delle operazioni di voto e trasporto delle schede votate
(art. 46 LEDP)
Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell'ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell'elenco dei votanti con le schede rinvenute nell'urna, alla stesura del verbale, a chiudere a chiave ed a sigillare le cassette delle schede.
L'ufficio elettorale comunale, terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna.
Il trasporto delle schede e la consegna agli uffici cantonali di spoglio avviene a cura della Polizia cantonale.