Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto
(art. 28 LEDP; 21 RALEDP)
Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte, le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Le cassette contenenti il materiale di voto devono essere chiuse a chiave, munite degli appositi sigilli e depositate in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale e analogamente si procede nel caso di voto anticipato.