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Sanzioni disciplinari

(art. 167 LEDP)

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5'000.-- ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della LEDP e delle relative norme di applicazione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- dal Consiglio di Stato.

l trasporto delle schede e la consegna agli uffici cantonali di spoglio avviene a cura della Polizia cantonale.