Sanzioni disciplinari
(art. 36 LElPatr)
Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5'000.-ai membri dell'Ufficio patriziale e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 e delle norme di applicazione.
Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con la multa fino ad un massimo di fr. 1'000.- dal Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6801 Lugano.