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Diritto di eleggibilità

(art. 80, 82- 84 LOP)

Nelle elezioni popolari patriziali è eleggibile ogni cittadino svizzero e ticinese di diciotto anni compiuti (al più tardi entro domenica 30 aprile 2017) avente lo statuto di patrizio ai sensi della legge organica patriziale.

Sono eleggibili quale membri del Consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell'ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest'ultima sia esercitata con funzione accessoria.

Sono eleggibili alla carica di membri e supplenti dell'Ufficio patriziale ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.