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Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

(art. 17 LElPatr)

Durante la sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale. Analogamente si procede nel caso di voto anticipato. Le schede ufficiali (non ancora utilizzate) devono essere custodite in un in luogo sicuro.