Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Sanzioni disciplinari

(art. 36 LElPatr)

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5'000.- ai membri dell'Ufficio patriziale e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 e delle norme di applicazione.
Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con la multa fino ad un massimo di fr. 1'000.- dal Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano.