Modalità di attuazione
Tempistica:
il PCA è lo strumento di riferimento in ambito aggregativo fintantoché sono attuati tutti gli scenari, se del caso in tappe successive; gli incentivi finanziari hanno invece una durata limitata a 6 anni dall’adozione del piano.
Applicazione LAggr:
di principio e riservate le precisazioni del testo, verranno avviati e proposti progetti aggregativi solo se conformi agli scenari del PCA; adeguamenti marginali sono possibili e eccezionalmente sono ammissibili procedure tra comuni del medesimo scenario non confinanti tra loro, se ciò costituisce un significativo passo realizzativo dell’intero scenario e/o a condizione che negli agglomerati sia coinvolto il polo.
Applicazione LPI:
riservate le precisazioni nel testo, in avvio di ogni aggregazione verrà valutata la sospensione o riduzione dei contributi di livellamento e/o di localizzazione geografica ai comuni mancanti; laddove non viene dato seguito a formale invito di adesione a un progetto aggregativo conforme al PCA, detti contributi verranno di regola sospesi o ridotti; se il CL unificato diminuisce per effetto dell’aggregazione, quello dei comuni beneficiari del CL che hanno respinto l’aggregazione verrà ridotto in ugual proporzione; l’aiuto agli investimenti verrà correlato all’attuazione degli scenari; l’erogazione del contributo supplementare continuerà come da prassi attuale.
Coordinamento con Ticino 2020:
la revisione di competenze e flussi Cantone/comuni nell’ambito della riforma Ticino 2020 verrà correlata agli scenari di obiettivo cantonale del PCA.
La via costituzionale:
ipotesi di cui si richiamano i principali elementi; non viene proposta quale modalità attuativa.