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Regolamentazione transitoria temporanea

A partire daI 24 febbraio 2024
Le persone provenienti dall’Ucraina alla guida di un veicolo a motore devono avere con sé il proprio permesso S affinché risulti chiaro che iI termine di 24 mesi per iI conseguimento della patente svizzera è ancora in corso.

A partire daI 6 aprile 2024
Per le patenti estere di persone con stato di protezione S (data di entrata in Svizzera dopo il 5 aprile 2024) si applica il termine di conversione ordinario di 12 mesi previsto dall’articolo 42 capoverso 3bis dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC); 
Le patenti ucraine digitali o scadute non vengono più riconosciute in Svizzera (se la data di entrata in Svizzera di cittadini ucraini con permesso S è dopo il 5 aprile 2024); 
I certificati di capacità e gli attestati di conducente scaduti non vengono più riconosciuti in Svizzera.

Decisione

  1. Per le persone in possesso di un permesso S in corso di validità, con data di entrata in Svizzera tra il 24 febbraio 2022 e iI 5 aprile 2024 che dispongono
    - di una patente fisica valida o di una patente digitale ucraina in corso di validità oppure 
    - di una patente fisica scaduta dopo il 24 febbraio 2022 o di una patente digitale ucraina scaduta dopo il 24 febbraio 2022 

    si applica quanto segue:
          - iI termine per la conversione della patente è di 24 mesi dalla data di entrata in Svizzera (deroga all’art. 42 cpv. 3bis; lett. a OAC),
         - è obbligatorio avere con sè il permesso S durante la guida,
         - la patente è riconosciuta per la conversione in licenza di condurre svizzera.
     
  2. Le persone di cui al punto 1 che continuano a guidare oltre il termine previsto di 24 mesi sono passibili di multa (art. 147 cpv. 1 OAC) eccetto neI caso in cui 
    - abbiano effettuato l’iscrizione aI test di guida («corsa di controllo») prima della scadenza del termine e 
    - portino con sé:
          - la conferma della suddetta iscrizione,
          - la patente estera (se non consegnata all’autorità cantonale) e
          - iI permesso S.
     
  3. La presente decisione è valida per la guida a scopi privati. La guida a scopi professionali è disciplinata dall'articolo 42 capoverso 3bis, lettera b OAC e la procedura di rilascio della patente svizzera dall’articolo 44 OAC.

I titolari di una licenza di condurre cartacea blu devono sostituirla entro il 31 ottobre 2024 con una in formato carta di credito (LCC), trascorso questo termine il documento cartaceo perde la sua validità anche se i titolari mantengono l'autorizzazione a condurre.

Tuttavia, se la licenza non viene cambiata entro questa data, si è passibili di multa disciplinare.

Si invita i conducenti interessati a procedere per tempo con l'inoltro della documentazione necessaria alla sostituzione del documento, come indicato alla seguente pagina informativa.

Dal 15 aprile 2023, chiunque ordini una licenza di condurre (LCC) presso la Sezione della circolazione la riceverà alcuni giorni dopo per posta nel nuovo formato di ultima generazione. I dati della nuova LCC rimangono invariati. Il nuovo design risponde peraltro ai più elevati standard internazionali ed europei per la sicurezza dei documenti.

Un’altra novità è che da questa data anche la nostra Sezione passerà alla stampa centralizzata delle licenze di condurre che avverrà nel canton Zurigo, raggiungendo così tutti gli altri Cantoni. Per questo motivo la nostra Sezione non stamperà più le licenze di condurre in sede ma saranno spedite al domicilio direttamente da Zurigo.

L’attuale LCC in formato carta di credito, oramai ventennale, continua a rimanere valida illimitatamente. Qualora vi fossero dei cambiamenti da inserirvi (ad es. l’uso degli occhiali o una nuova categoria acquisita) occorre, come in precedenza, fare richiesta scritta di una nuova licenza di condurre da inviare per posta unitamente alla licenza di condurre originale e ad 1 foto.

Con il nuovo formato cambiano anche i requisiti della fotografia da allegare:

  • recente
  • formato passaporto a colori 35 x 45 mm
  • buona qualità
  • non scansionata
  • stampata su carta fotografica con sfondo uniforme e chiaro
  • senza copricapi e occhiali da sole

I costi per acquisire la licenza di condurre rimangono invariati.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito dell’asa oppure su www.licenzedicondurre.ch.

Si possono effettuare le corse di scuola di guida solo con accompagnatori che abbiano già compiuto 23 anni, che siano titolari della corrispondente licenza di condurre da almeno tre anni e che abbiano superato il periodo di prova.

Gli accompagnatori fanno in modo che la corsa di scuola guida si svolga senza pericoli e che gli allievi conducenti non violino le prescrizioni sulla circolazione. L'accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.

Sempre più spesso le automobili sono dotate di freni a mano elettronici. Si pone la questione se con un tale dispositivo sia possibile svolgere formazioni di guida o esami di guida.

Esistono diversi modelli di freni a mano elettrici. Alcuni modelli funzionano solo fino a una determinata velocità, mentre altri funzionano piuttosto come freni a mano "tradizionali" o frenano tramite l'ABS.

L'USTRA interpreta l'articolo 27 capoverso 2 ONC nella maniera seguente:

Freni a mano elettrici sono ammessi per corse di scuola guida e per corse d'esame a condizione che siano a portata di mano dell'accompagnatore, siano azionabili durante la guida e la loro efficacia sia paragonabile a quella dei freni a mano tradizionali.
Un veicolo viene ammesso per corse di scuola guida e corse d'esame se i seguenti requisiti sono soddisfatti in via cumulativa:

  • il freno a mano elettrico è raggiungibile dal sedile del passeggero.
  • il freno a mano elettrico funziona mentre l'automobile è in movimento.
  • il freno a mano elettrico funziona anche quando si preme l'acceleratore.
  • l'azione frenante non viene interrotta dall'uso dell'acceleratore.
  • l'azione frenante del freno a mano elettrico può essere calibrata e graduata.

Importante: se il freno a mano elettrico non soddisfa i requisiti definiti, la corsa d'esame viene rifiutata.

È raccomandabile accertare l'azione del freno a mano con il concessionario o l'importatore e farsi confermare per iscritto l'idoneità come veicolo per corse di scuola guida e corse d'esame.

L'Ufficio per la prevenzione degli infortuni (UPI) ha realizzato un video per sensibilizzare i neopatentati fornendo 8 validi consigli per profittare al massimo del periodo di prova.

Il video è accompagnato da un concorso con premi in denaro per incentivare l'approfondimento sul tema.

  • L’ottenimento diretto della categoria A illimitata non è più possibile.
  • Per ottenerla è necessario essere titolare della categoria A 35kW da almeno 2 anni senza aver commesso infrazioni alla circolazione stradale comportanti la revoca della licenza di condurre, richiedere la relativa licenza per allievo conducente e superare un esame pratico con un motoveicolo di potenza superiore a 35kW.
  • I titolari di una licenza per allievo conducente della categoria A 35kW, ottenuta entro e non oltre il 31.12.2020, e che superano l’esame pratico entro il 30.06.2021, potranno richiedere lo stralcio di suddetta limitazione dopo 2 anni di pratica e senza aver subìto revoche della licenza di condurre.
  • I titolari di una licenza per allievo conducente della categoria A 35kW ottenuta a partire dal 01.01.2021 potranno invece ottenere lo stralcio di suddetta limitazione dopo 2 anni di pratica, senza aver subìto revoche della licenza di condurre e inoltre superando un esame pratico per la categoria A illimitata (necessaria la licenza per allievo conducente).
  • Chi desidera ottenere una licenza per allievo conducente per la categoria A 35kW, e che sono già titolari della licenza di condurre della sottocategoria A1 ottenuta sulla base del corso di formazione pratica di 8 ore concluso nel 2020 o prima, dovranno effettuare un ulteriore corso di formazione pratica di 4 ore prima di accedere all’esame pratico finale.
  • L’età minima richiesta per condurre motoleggere con cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45kmh è di 15 anni; l’inoltro della documentazione di ammissione e l’esame teorico possono essere effettuati un mese prima. Questa procedura sarà applicabile unicamente dal 01.01.2021.
  • A partire da 16 anni, i titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre della sottocategoria A1 possono condurre un motoveicolo con cilindrata fino a 125 cm3 e potenza massima di 11kW.

Le licenze per allievo conducente possono essere rilasciate a partire da 17 anni.

Se il candidato ha ottenuto la sua licenza per allievo conducente prima di aver compiuto 20 anni, dovrà essere in possesso della stessa da almeno 1 anno per poter accedere all’esame pratico.

Questa restrizione non concerne:

  • I candidati che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente prima del 01.01.2021;
  • I candidati nati nel 2003 e che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente nel corso del 2021 e non oltre;
  • I candidati in formazione professionale di base quali autisti di veicoli pesanti AFC;
  • I candidati in formazione professionale di base quali meccanici di manutenzione per automobili AFC e maccatronici di automobili AFC, con indirizzo "veicoli utilitari";
  • I candidati in formazione professionale di base quali autisti di veicoli leggeri CFP.

Gli esami teorici di base superati a partire dal 01.01.2021 hanno una validità illimitata con la sola eccezione nel caso dell’annullamento della licenza di condurre in prova.

Gli esami teorici complementari per l’ottenimento delle categorie professionali e superati a partire dal 01.01.2021 hanno una validità illimitata.

Tutti gli esami teorici superati fino al 31.12.2020 mantengono invece una validità massima di 2 anni.

  • I corsi conclusi a partire dal 01.01.2021 hanno una validità illimitata.
  • I corsi conclusi fino al 31.12.2020 hanno una validità di 2 anni. 

La formazione pratica di base passa a 12 ore per tutte le categorie di motocicli e deve essere effettuata una sola volta.

Le licenze di condurre cartacee blu devono essere sostituite con la licenza di condurre formato carta di credito entro e non oltre il 31 gennaio 2024.

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07.30 - 16.15

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