Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Il compito della politica dell’infanzia e della gioventù è definito nell’art. 11 cpv. 1 della Costituzione federale: “i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo”. L’articolo 41 cpv. 1 lett. g della stessa Costituzione impone alla Confederazione e ai Cantoni di adoperarsi affinché i bambini e i giovani siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.
La Legge cantonale sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani) del 2 ottobre 1996, all’articolo 1 così dispone: “Il Cantone sostiene e coordina, per il tramite della presente legge, attività giovanili finalizzate alla partecipazione dei/delle giovani in uno spirito di autodeterminazione”.
La Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla Svizzera il 24 febbraio 1997, indica che lo scopo della politica dell’infanzia e della gioventù deve essere quello di garantire la protezione, il benessere e l’integrazione sociale di tutti i bambini e i giovani attraverso attività, misure e strutture pubbliche, affinché diventino persone indipendenti e integrate nella società e ne siano tutelati gli interessi e le esigenze, indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dall’origine o dall’integrità fisica o mentale. Sapendo che i bambini e i giovani non sono un gruppo omogeneo, ma si distinguono per età, sesso, ceto sociale, origine, opportunità e capacità personali, occorre definire politiche differenziate che prevedano molteplici strumenti e obiettivi. La politica svizzera dell’infanzia e della gioventù si deve dunque fondare sui tre principi fondamentali della protezione, della promozione e della partecipazione.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi menzionati affrontando in modo propositivo le problematiche e le istanze giovanili nel Cantone Ticino, nel giugno 2024 si costituisce l'Intergruppo Giovani del Gran Consiglio. Grazie alla collaborazione di rappresentanti delle varie forze politiche presenti in parlamento, questo gremio, con un lavoro coordinato e interdisciplinare, intende offrire ascolto e sostegno a tutte le proposte che possano favorire il benessere (economico, sociale, fisico, psichico e culturale) di tutte le persone fra i 12 e i 30 anni (ai sensi dell'art. 3 della Legge giovani, 2 ottobre 1996) che vivono nel nostro territorio.
Verificata la pertinenza rispetto a questi obiettivi dei vari atti parlamentari presentati o pendenti nelle diverse Commissioni, l’Intergruppo Giovani si offre come luogo di interazione con le istanze della popolazione, nonché come laboratorio di analisi per la formulazione e la promozione di nuove proposte all’interno dei rispettivi gruppi parlamentari e al Gran Consiglio.
Membri: