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Commesse pubbliche

La legge cantonale sulle commesse pubbliche contiene una norma che determina l'obbligo per il committente (tra cui in particolare il Cantone e i Comuni) di rendere pubblica la lista delle aggiudicazioni a invito o incarico diretto con importi superiori a fr. 5000.--. Questa regola ha fatto emergere, negli anni, alcuni quesiti concernenti la sua compatibilità con le disposizioni tese alla confidenzialità e sulle modalità di diffusione dei dati. Nel documento sono esaminati questi aspetti anche alla luce dell'interesse pubblico alla trasparenza.

Michele ALBERTINI, Sulla pubblicazione delle commesse pubbliche del Cantone aggiudicate a invito o incarico diretto, in:

Con decreto del 3 marzo 2009 (BU 12/2009 del 10 marzo 2009 pag. 157), il Consiglio di Stato ha aggiornato il Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) inserendovi un nuovo art. 64a, che specifica termini e modalità di pubblicazione della lista delle commesse del Cantone.

Nel diritto sulle commesse pubbliche non è riconosciuto un interesse pubblico alla conoscenza dei nomi degli aggiudicatari e dei partecipanti. Salvo eccezioni, non è quindi ipotizzabile che un simile interesse possa essere riconosciuto nell’ambito di una risposta governativa a un atto parlamentare.

L’oggetto di un’interrogazione parlamentare deve essere d’interesse pubblico generale (art. 98 LGC). La risposta governativa - tesa a soddisfarlo - deve essere pubblicata (combinati art. 155 cpv. 1 legg. g e 175 cpv. 3 LGC). Per quanto riguarda il contenuto della risposta governativa, l’art. 99 cpv. 2 LGC – che parafrasa in parte l’art. 7 LPDP, applicabile alla fattispecie in quanto normativa sussidiaria generale - prevede che il Consiglio di Stato si attiene a principi di trasparenza, proporzionalità, oggettività e completezza, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.

In ambito di commesse pubbliche (CIAP, risp. LCPubb), il diritto non riconosce l’interesse pubblico alla conoscenza del nome dell’aggiudicatario (art. 56 cpv. 1 R CIAP, art. 33 LCPubb), né tantomeno quello alla conoscenza dei nominativi di aggiudicatari che, in merito a commesse ripetute nel tempo per una prestazione uguale o simile, hanno presentato offerte divergenti. In particolare, in ambito CIAP (qui di rilievo, art. 3 cpv. 2 LCPubb), è prevista la pubblicazione del nome e dell’indirizzo dell’aggiudicatario unicamente in ambito di appalti sottoposti a trattati internazionali (art. 57 cpv. 1 R LCPubb/CIAP). Per il resto, prevale il principio della confidenzialità delle informazioni (art. 11 lett. g CIAP) e la comunicazione del nome e indirizzo dell’aggiudicatario è prevista unicamente nei confronti dei concorrenti (art. 56 cpv. 1 R LCPubb/CIAP). A titolo comparativo, in ambito LCPubb è riconosciuto l’interesse pubblico alla pubblicazione degli aggiudicatari unicamente per quanto riguarda le commesse aggiudicate a invito o incarico diretto con importi superiori a fr. 5’000.– (art. 7 cpv. 3 LCPubb). 

Posto, quindi, che nel diritto sulle commesse pubbliche non è riconosciuto un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni in oggetto, non è ipotizzabile che un simile interesse possa essere riconosciuto nell’ambito di una risposta governativa a un atto parlamentare. Le informazioni in questione possono per contro essere d’interesse nello stretto ambito delle commesse pubbliche. Tuttavia, riserviamo esplicitamente casi eccezionali dove, a prescindere dalla costellazione d’interessi previsti dal diritto sulle commesse pubbliche, possa essere riconosciuto, in ambito di atti parlamentari, un interesse pubblico generale alla conoscenza delle informazioni in questione. Tali valutazioni e, se del caso, la rispettiva risposta governativa, sono di esclusiva spettanza del Consiglio di Stato, in applicazione dei principi ex art. 99 LGC.