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Il nuovo Regolamento standard sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale e le relative spiegazioni, pubblicate il 28 febbraio 2023, sono a disposizione dei Comuni che intendono dotarsi di un regolamento sulla videosorveglianza.
I Regolamenti comunali sulla videosorveglianza attualmente in vigore possono, alla prossima revisione, essere adattati al nuovo standard.
Il Regolamento standard non è vincolante per le autorità comunali, che rimangono libere di adottare una normativa che soddisfi più puntualmente le esigenze del Comune, purché rispetti le esigenze del diritto superiore.
Il piazzale scolastico è luogo di libertà e svago degli alunni. Nei periodi e orari scolastici, deve perciò essere di principio esente da costante presidio elettronico di monitoraggio. Nei periodi e orari extra-scolastici, la videosorveglianza può essere predisposta per la prevenzione e la repressione di reati di natura penale, nella misura in cui siano rispettati i principi della protezione dei dati e la misura sia disciplinata in un regolamento comunale. In presenza di impianti di videosorveglianza, gli allievi vanno informati in modo trasparente e completo sugli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità della sorveglianza.
Benché la legge cantonale sulla protezione dei dati non sia di principio applicabile ai dati elaborati da persone private, le numerose sollecitazioni da parte di privati cittadini e di autorità, soprattutto comunali, ci hanno indotto a fornire qualche informazione generale, rinviando per il resto alla pertinente documentazione a cura dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
L'interrogazione n. 317.09 del 25 novembre 2009 presentata dal deputato Manuele Bertoli e cofirmatari chiedeva in sintesi se il Consiglio di Stato fosse intenzionato ad introdurre una base legale per le attività di videosorveglianza in Ticino. Con un rapporto del 17 dicembre 2009, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha aggiornato la situazione dal profilo giuridico ed espresso la sua valutazione in merito. Rispondendo all'interrogazione, il Consiglio di Stato ha comunicato di aver deciso, richiamando tale rapporto, di rinunciare a proporre l'elaborazione di una disposizione cantonale quadro sulla videosorveglianza nella legge cantonale sulla protezione dei dati personali. L'ente pubblico che intende impiegare un sistema di videosorveglianza dissuasiva deve, in ogni caso, dotarsi delle necessarie basi legali, come per qualsiasi attività o compito che è chiamato a svolgere. È pertanto nel diritto speciale che la materia va disciplinata.
Per quanto riguarda i Comuni la situazione attuale può essere mantenuta, perché è conforme all'ordinamento costituzionale vigente: in virtù della competenza residua essi rimangono competenti in materia e, se intenzionati ad impiegare la videosorveglianza sul proprio territorio giurisdizionale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale, ossia di una disposizione in un regolamento comunale esistente o di un regolamento comunale ad hoc.
Richiamando tre interrogazioni presentate in materia, questo documento del 9 febbraio 2007 riassume la situazione a livello nazionale e cantonale ed esprime l'opinione del responsabile per la protezione dei dati. Fondandosi sul presente rapporto, il Consiglio di Stato ha rilevato come in assenza di una base legale cantonale, possa essere ritenuta sufficiente una regolamentazione comunale in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai comuni dalla legge organica comunale.
ll 31 gennaio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP - insieme al DATEC, ai Cantoni (CDCGP) e ad altri servizi competenti - di affrontare il tema della videosorveglianza svolta dallo Stato, quale misura di sicurezza per gli spazi pubblici e di presentare al Consiglio federale entro settembre 2007 un rapporto con eventualmente delle proposte. In adempimento dell'incarico il documento illustra l'attuale situazione giuridica con la prassi, la situazione che ne deriva come obiettivo nonché le misure necessarie per raggiungerlo.