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Videosorveglianza

Il nuovo Regolamento standard sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale e le relative spiegazioni, pubblicate il 28 febbraio 2023, sono a disposizione dei Comuni che intendono dotarsi di un regolamento sulla videosorveglianza.
I Regolamenti comunali sulla videosorveglianza attualmente in vigore possono, alla prossima revisione, essere adattati al nuovo standard.
Il Regolamento standard non è vincolante per le autorità comunali, che rimangono libere di adottare una normativa che soddisfi più puntualmente le esigenze del Comune, purché rispetti le esigenze del diritto superiore.

Il piazzale scolastico è luogo di libertà e svago degli alunni. Nei periodi e orari scolastici, deve perciò essere di principio esente da costante presidio elettronico di monitoraggio. Nei periodi e orari extra-scolastici, la videosorveglianza può essere predisposta per la prevenzione e la repressione di reati di natura penale, nella misura in cui siano rispettati i principi della protezione dei dati e la misura sia disciplinata in un regolamento comunale. In presenza di impianti di videosorveglianza, gli allievi vanno informati in modo trasparente e completo sugli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità della sorveglianza.

  1. Di norma, i Comuni implementano la videosorveglianza presso le aree adiacenti l’edificio scolastico per motivi di sicurezza e di ordine pubblici, in particolare in seguito ad eventi di disturbo della quiete pubblica serali e notturni, di littering e in certi casi di spaccio di droga, dovuti perlopiù ad assembramenti giovanili durante le serate prefestive e festive, nonché durante le vacanze scolastiche.
  2. Il Comune deve valutare la conformità della videosorveglianza con le condizioni poste dal diritto. Le rispettive conclusioni sono necessarie per determinarsi sulla legittimità stessa della videosorveglianza e, successivamente, se del caso, sulla sua portata, sulle modalità e su un’eventuale esternalizzazione, nonché sul corretto strumento legislativo da adottare e sul rispettivo contenuto.
  3. Poiché la videosorveglianza implica un’elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP), dal punto di vista della protezione dei dati si applicano, in primo luogo, i principi generali della LPDP e l’obbligo della base legale (art. 6 e 7 LPDP) e, più in generale, le norme costituzionali sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. 
  4. La videosorveglianza deve, innanzitutto, essere idonea e necessaria al raggiungimento dello scopo perseguito e deve sussistere un rapporto ragionevole tra tale scopo e la violazione di diritti e libertà fondamentali che ne risulta (principio della proporzionalità, art. 7 cpv. 3 LPDP). Lo scopo perseguito deve essere d’interesse pubblico. Successivamente alla sua messa in funzione, la videosorveglianza va regolarmente valutata nella sua proporzionalità e va, se del caso, a tempo opportuno adattata o sostituita con altre misure, meno invasive nei diritti, qualora gli eventi di sicurezza o di ordine pubblici che l’hanno imposta si siano risolti o attenuati nella loro gravità e portata. Lo scopo stesso della videosorveglianza deve essere d’interesse pubblico. Il principio della trasparenza (o buona fede, art. 7 cpv. 2 LPDP) impone, poi, che le persone interessate dalla videosorveglianza siano adeguatamente informate. La videosorveglianza deve, successivamente, perseguire soltanto lo scopo indicato al momento della sua implementazione (principio della finalità, art. 7 cpv. 4 LPDP) e la sicurezza dei dati deve essere garantita (art. 17 LPDP). Infine, se è conforme ai principi di cui sopra, la videosorveglianza deve essere adeguatamente disciplinata dal diritto (art. 6 LDPD).
  5. Per quanto riguarda la proporzionalità della videosorveglianza, pacifica la sua idoneità, perlomeno parziale, nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblici sul piazzale scolastico, per quanto riguarda la necessità, il Comune deve valutare se essa sia effettivamente data, tenuto conto della natura e della gravità degli eventi a monte della sorveglianza. Facendo ciò, deve valutare se non esistano misure altrettanto efficaci, ma meno invasive dei diritti per raggiungere lo scopo perseguito (sussidiarietà della videosorveglianza). Deve inoltre valutare se sia garantito un rapporto ragionevole tra lo scopo e la violazione delle libertà individuali e dei diritti di personalità (in particolare, del diritto alla privacy e della libertà di movimento) delle persone interessate che ne può conseguire. Il littering, ad esempio, non costituisce un reato previsto dalla legislazione sulla protezione dell’ambiente perseguibile secondo norme materiali e procedurali di diritto penale, ma unicamente una contravvenzione d’ordine. Ne consegue che, per contrastare il fenomeno del littering, la videosorveglianza non è di principio necessaria. Ritenute le sue potenzialità di invasione dei diritti del cittadino, la videosorveglianza deve essere, infatti, preposta alla prevenzione e alla repressione dei soli reati di natura penale. Anche per quanto riguarda la prevenzione e la repressione di altri eventi di ordine pubblico e di sicurezza, quali il disturbo della quiete pubblica e l’abbandono di bottiglie rotte, la necessità della videosorveglianza è quantomeno dubbia e il Comune deve considerare anche approcci alternativi alla sola dissuasione e repressione tramite videosorveglianza, quali ad esempio le campagne didattiche e di sensibilizzazione sul fenomeno del littering, accompagnate da mirati interventi di polizia in loco.
  6. In ogni caso, qualora la videosorveglianza dovesse risultare giustificata da eventi di sicurezza e ordine pubblici di una certa gravità, va valutata l’opportunità e l’efficacia del monitoraggio – comunque sempre unicamente in modalità dissuasiva - dei soli punti nevralgici, ad esclusione di quelle parti dell’area scolastica che non hanno mai presentato delle criticità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblici, e dei soli orari e periodi extra-scolastici. Anche, e a maggior ragione qualora, per comprovati motivi di sicurezza e ordine pubblici, la sorveglianza dovesse eccezionalmente rendersi necessaria durante orari e periodi scolastici, essa va attuata nei soli punti critici (ad esempio, parcheggio biciclette), ad esclusione di altre parti del piazzale scolastico, il quale è, per definizione, destinato al libero svago degli alunni, senza costante presidio elettronico di monitoraggio.
  7. La videosorveglianza deve essere adeguatamente segnalata al pubblico con appositi cartelli indicatori, al fine di garantire ai cittadini l’esercizio dei diritti previsti dalla LPDP e di raggiungere l’auspicato effetto dissuasivo. Inoltre, la videosorveglianza del piazzale o del giardino scolastico va esposta e spiegata agli allievi in modo trasparente, dettagliato e completo, in particolare per quanto riguarda gli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità operative (videosorveglianza dissuasiva). L’informazione agli allievi deve avvenire già per la sola presenza dell’impianto, e quindi indipendentemente dall’estensione, o meno, della sorveglianza agli orari e ai periodi scolastici. L’informazione agli allievi, unitamente a un impiego parsimonioso e proporzionato degli strumenti e metodi di videosorveglianza, dovrebbe rendere la misura accettabile nel contesto scolastico, tenuto in particolare conto del mandato legale della scuola consistente in particolare nello sviluppo dell’istanza di libertà nell’allievo (art. 2 cpv. 1 Legge della scuola).
  8. Se un progetto di videosorveglianza risulta essere conforme con il quadro legale esposto sopra, il Comune deve disciplinare la videosorveglianza nella sede legislativa appropriata. Il regolamento standard dell’Incaricato cantonale della protezione dei dati sulla videosorveglianza del demanio pubblico sottrae dal proprio campo di applicazione il piazzale scolastico, benché quest’ultimo faccia parte del demanio pubblico. Ciò, a ragione del fatto che la videosorveglianza del piazzale scolastico deve essere valutata e disciplinata in modo differenziato e specifico rispetto alla videosorveglianza del demanio pubblico in generale, tenuto conto del mandato legale della scuola di sviluppo dell’istanza di libertà nell’allievo e dei conseguenti doveri qualificati di parsimonia della videosorveglianza e d’informazione qualificata nei confronti delle persone interessate. Il regolamento sulla videosorveglianza del piazzale scolastico deve prevedere, in particolare, gli scopi concreti della videosorveglianza (ad esempio, la dissuasione di furti e danneggiamenti al parco biciclette), l’organo responsabile, i luoghi, la modalità (dissuasiva) e le tempistiche esatte della sorveglianza, nonché la durata di conservazione delle immagini e i diritti delle persone interessate. Alternativamente al regolamento ad hoc, è ipotizzabile un disciplinamento della videosorveglianza scolastica in norme a sé stanti nel regolamento comunale generale sulla videosorveglianza del demanio pubblico.
  9. Per quanto riguarda, infine, la decisione sull’eventuale esternalizzazione della videosorveglianza, si richiama quanto previsto dall’art. Art. 16 LPDP, secondo cui, se l’organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali, la protezione dei dati secondo la LPDP deve essere garantita da condizioni, convenzioni o in altro modo. Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest’ultimo. Se l’esternalizzazione implica l’impiego di tecnologie di Cluod, la convenzione deve tenere debitamente conto delle rispettive direttive di privatim, l’associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati, sul Cloud computing (in francese). In ogni caso, l’esternalizzazione andrà ancorata nel regolamento comunale.

Benché la legge cantonale sulla protezione dei dati non sia di principio applicabile ai dati elaborati da persone private, le numerose sollecitazioni da parte di privati cittadini e di autorità, soprattutto comunali, ci hanno indotto a fornire qualche informazione generale, rinviando per il resto alla pertinente documentazione a cura dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

L'interrogazione n. 317.09 del 25 novembre 2009 presentata dal deputato Manuele Bertoli e cofirmatari chiedeva in sintesi se il Consiglio di Stato fosse intenzionato ad introdurre una base legale per le attività di videosorveglianza in Ticino. Con un rapporto del 17 dicembre 2009, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha aggiornato la situazione dal profilo giuridico ed espresso la sua valutazione in merito. Rispondendo all'interrogazione, il Consiglio di Stato ha comunicato di aver deciso, richiamando tale rapporto, di rinunciare a proporre l'elaborazione di una disposizione cantonale quadro sulla videosorveglianza nella legge cantonale sulla protezione dei dati personali. L'ente pubblico che intende impiegare un sistema di videosorveglianza dissuasiva deve, in ogni caso, dotarsi delle necessarie basi legali, come per qualsiasi attività o compito che è chiamato a svolgere. È pertanto nel diritto speciale che la materia va disciplinata.

Per quanto riguarda i Comuni la situazione attuale può essere mantenuta, perché è conforme all'ordinamento costituzionale vigente: in virtù della competenza residua essi rimangono competenti in materia e, se intenzionati ad impiegare la videosorveglianza sul proprio territorio giurisdizionale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale, ossia di una disposizione in un regolamento comunale esistente o di un regolamento comunale ad hoc.

Richiamando tre interrogazioni presentate in materia, questo documento del 9 febbraio 2007 riassume la situazione a livello nazionale e cantonale ed esprime l'opinione del responsabile per la protezione dei dati. Fondandosi sul presente rapporto, il Consiglio di Stato ha rilevato come in assenza di una base legale cantonale, possa essere ritenuta sufficiente una regolamentazione comunale in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai comuni dalla legge organica comunale.

ll 31 gennaio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP - insieme al DATEC, ai Cantoni (CDCGP) e ad altri servizi competenti - di affrontare il tema della videosorveglianza svolta dallo Stato, quale misura di sicurezza per gli spazi pubblici e di presentare al Consiglio federale entro settembre 2007 un rapporto con eventualmente delle proposte. In adempimento dell'incarico il documento illustra l'attuale situazione giuridica con la prassi, la situazione che ne deriva come obiettivo nonché le misure necessarie per raggiungerlo.