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Polizia

Il contributo si esprime, dal profilo della protezione dei dati personali, sulla cosiddetta "procedura della multa disciplinare", mediante la quale le frequenti infrazioni bagattella alle norme della circolazione stradale vengono liquidate in modo rapido e definitivo con un onere amministrativo limitato. La natura particolare di questa procedura di contravvenzione, contraddistinta dal principio dell'anonimità delle sanzioni, pone interessanti quesiti in ordine alla conservazione di dati personali degli autori delle infrazioni da parte della competente polizia cantonale, e ai relativi termini. Non solo: la procedura implica anche, e inevitabilmente, l'acquisizione dei dati necessari all'emissione e all'incasso delle multe come pure quelli concernenti l'avvio di una procedura in caso di mancato pagamento entro i termini legali. Il documento fornisce qualche spunto per risolvere questo apparente conflitto tra raccolta di dati personali e anonimità delle sanzioni.

Michele ALBERTINI, Multe disciplinari in materia di circolazione stradale e conservazione di dati personali, in:

Michele ALBERTINI, Attività di polizia e durata di conservazione dei dati personali - con riferimento particolare alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del Cantone Ticino,

La definizione di termini legali particolari non deve impedire, in base al principio della proporzionalità, una definizione flessibile e modulata della durata concreta di conservazione di dati personali a dipendenza della necessità di tali informazioni per l'adempimento dei compiti legali specifici di polizia. Questa esigenza deve essere commisurata con quella del singolo di vedersi preservate, nei termini costituzionalmente garantiti, la personalità e la sfera privata.