Informazione importante per le persone (fisiche o giuridiche) iscritte a Registro di commercio
Abrogazione dell’articolo 43 numeri 1 e 1bis della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
a partire dal 01.01.2025
La domanda di condono non sospende automaticamente l'obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell'autorità competente.
Cosa fare
La domanda di sospensione della procedura d'incasso deve essere presentata all'Ufficio esazioni e condoni per le imposte cantonali e federali, rispettivamente al Municipio per le imposte comunali.
Divisione delle contribuzioni
Ufficio esazione e condoni
Viale S. Franscini 6
6500 BELLINZONA
telefono: +41 91 814.40.21
email: dfe-dc.uec.condoni@ti.ch
web: www.ti.ch/fisco