Incasso ordinario - Partenza dal Ticino per l'estero
I contribuenti che nel corso dell’anno lasciano il Ticino e trasferiscono il loro domicilio all’estero devono dichiarare il reddito conseguito fino alla data della partenza per l’estero.
In questi casi la tassazione avviene applicando le regola per il caso di assoggettamento inferiore al periodo fiscale.
Per la sostanza è determinante la situazione alla fine dell’assoggettamento (data di partenza per l’estero).
L’imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell’assoggettamento.
Tuttavia rammentiamo che i contribuenti che rimangono proprietari di beni immobili nel nostro Cantone saranno ancora imponibili limitatamente alla sostanza posseduta.
Eventuali adeguamenti degli acconti possono essere concordati con il nostro ufficio.
A chi rivolgersi
Divisione delle contribuzioni
Ufficio esazione e condoni
Viale S. Franscini 6
6500 BELLINZONA
telefono: +41 91 814.40.21
email: dfe-dc.uec@ti.ch
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