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Contributi per bonifiche fondiarie

Definizione
La bonifica fondiaria è un intervento di modifica della conformazione del terreno, limitato alle particelle ubicate fuori zona edificabile e sfruttate a scopo agricolo.

Scopi

  • semplificazione dei lavori agricoli;
  • impiego razionale dei mezzi meccanici;
  • diminuzione dei tempi di lavorazione;
  • aumento della produttività;
  • miglioramento della sicurezza.

Condizioni
Il fondo da bonificare deve essere gestito da un agricoltore che trae il suo reddito principale dall'agricoltura.
Gli interventi proposti devono permettere un migliore impiego della meccanizzazione dei lavori agricoli così da ridurre i costi di produzione e aumentare la competitività delle aziende agricole ticinesi.

Basi legali
Legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 19 dicembre 1989)
Stabilisce i principi della compensazione a seguito della diminuzione della superficie agricola.

Principio della compensazione: art. 8
La diminuzione di aree agricole deve essere compensata.
Compensazione reale: art. 9
a) con aree di pari estensione e qualità agricola.
b) con aree idonee all’agricoltura.
Compensazione pecuniaria: art. 10
Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.


Regolamento della Legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 9 giugno 1998)

Utilizzo del fondo cantonale di compensazione fondiaria: art. 5 b)
il fondo può essere utilizzato per integrare il sussidio per opere di bonifica.

Richiesta: art. 6
I beneficiari dei sussidi per bonifiche sono le aziende agricole.

Ammontare del sussidio: art. 7
La Sezione stabilisce l’ammontare del sussidio.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati per stabilire se una bonifica può venire sussidiate sono i seguenti:

  • Il fondo da bonificare è gestito da un agricoltore che trae il suo reddito principale dall'agricoltura.
  • Gli interventi proposti permettono un migliore impiego della meccanizzazione così da ridurre i costi di produzione e aumentare la competitività delle aziende agricole ticinesi.


Procedura
La procedura per l'esecuzione di una bonifica a scopo agricolo è la seguente.

  1. Richiesta della bonifica da parte del committente (con planimetria);
  2. Sopralluogo dell'Ufficio;
  3. Stesura del progetto da parte del committente e presentazione ai servizi cantonali interessati;
  4. Inoltro formulario per l’accettazione dell’iscrizione di una menzione a registro fondiario ed eventuali contratti di affitto;
  5. Invio all'Ufficio della licenza di costruzione;
  6. Procedura di appalto;
  7. Stanziamento dei sussidi;
  8. Esecuzione lavori;
  9. Liquidazione finale e rapporto di liquidazione;
  10. Iscrizione menzione a registro fondiario;
  11. Versamento del saldo dei sussidi;
  12. Scadenza rimborso sussidi (20 anni) dal saldo finale.

Autorità competente

Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 36 02
fax +41 91 814 81 65
dfe-sa@ti.ch