Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Definizione
La bonifica fondiaria è un intervento di modifica della conformazione del terreno, limitato alle particelle ubicate fuori zona edificabile e sfruttate a scopo agricolo.
Scopi
Condizioni
Il fondo da bonificare deve essere gestito da un agricoltore che trae il suo reddito principale dall'agricoltura.
Gli interventi proposti devono permettere un migliore impiego della meccanizzazione dei lavori agricoli così da ridurre i costi di produzione e aumentare la competitività delle aziende agricole ticinesi.
Basi legali
Legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 19 dicembre 1989)
Stabilisce i principi della compensazione a seguito della diminuzione della superficie agricola.
Principio della compensazione: art. 8
La diminuzione di aree agricole deve essere compensata.
Compensazione reale: art. 9
a) con aree di pari estensione e qualità agricola.
b) con aree idonee all’agricoltura.
Compensazione pecuniaria: art. 10
Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.
Regolamento della Legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 9 giugno 1998)
Utilizzo del fondo cantonale di compensazione fondiaria: art. 5 b)
il fondo può essere utilizzato per integrare il sussidio per opere di bonifica.
Richiesta: art. 6
I beneficiari dei sussidi per bonifiche sono le aziende agricole.
Ammontare del sussidio: art. 7
La Sezione stabilisce l’ammontare del sussidio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati per stabilire se una bonifica può venire sussidiate sono i seguenti:
Procedura
La procedura per l'esecuzione di una bonifica a scopo agricolo è la seguente.