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Contributi per la conversione all'agricoltura biologica

Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all'agricoltura biologica, il Cantone accorda un contributo unico iniziale.

Definizione
Per agricoltura biologica si intende la forma di produzione giusta l’Ordinanza federale concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD).
La conversione è considerata compiuta con l’ottenimento del certificato di azienda biologica dopo la prima valutazione aziendale sull’agricoltura biologica da parte dell’ente di certificazione riconosciuto dalla Confederazione.

Beneficiari
Il contributo è pagato alle aziende che hanno sede nel Cantone e i cui gestori sono al beneficio dei pagamenti diretti federali e sono domiciliati nel Cantone.

L’ammontare del contributo unico iniziale non può superare i fr. 20’000.–.

Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue dimensioni, nonché vincolare a oneri il contributo.

Aziende o gestori che hanno già beneficiato di questo contributo non possono più essere presi in considerazione per ulteriori contributi di cui al presente articolo.

Premesse

    1. già hanno diritto ai pagamenti diretti federali;
    2. sono in possesso del certificato di cui sopra;
    3. hanno convertito l'intera azienda alla produzione bio, mentre per le aziende ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza sulla terminologia agricola che non convertono alla produzione bio il settore viticolo, il contributo è ridotto proporzionalmente in funzione delle USM richieste dal settore viticolo.

     

    Autorità competente

    Ufficio della gestione dei dati agricoli
    Viale Stefano Franscini 17
    6501 Bellinzona

    tel. +41 91 814 35 60
    fax +41 91 814 81 65
    dfe-sa-upd@ti.ch

    DOCUMENTAZIONE

    Le domande vanno presentate alla Sezione dell'agricoltura entro fine giugno munite delle informazioni atte a stabilire se le condizioni per la concessione dei contributi sono date.