La prima condizione è che tutti gli azionisti o soci abbiano dato il loro consenso alla rinuncia alla revisione limitata (alla costituzione la dichiarazione è data dai promotori).
La seconda condizione riguarda il numero di impiegati. Si tratta di unità lavorative a tempo pieno in media annua (compresi i contratti di tirocinio/apprendistato). Per poter stabilire la media annua è quindi necessario addizionare anche le percentuali degli impiegati a tempo parziale. Per gli impiegati con salario orario è necessario considerare una base di 2'200 ore annuali.
La terza condizione concerne l’assenza dell’obbligo di una revisione ordinaria. Sono soggette alla revisione ordinaria le grandi società aperte al pubblico, le cui azioni sono quotate in borsa oppure che sono debitrici di un prestito obbligazionario (oppure che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società le cui azioni sono quotate in borsa o che è debitrice di un prestito obbligazionario). Sono inoltre soggette a tale obbligo le società che oltrepassano per due esercizi consecutivi due dei seguenti valori: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi, 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. Anche le società obbligate a tenere un conto di gruppo (conto consolidato) sono soggette all’obbligo di revisione ordinaria: si tratta di società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (holding).
L’obbligo di una revisione ordinaria può sussistere anche se le precedenti condizioni sono adempiute, ma una minoranza degli azionisti o soci (rappresentanti almeno il 10% del capitale) lo richiede, se viene adottata una particolare disposizione statutaria oppure se lo decide l’assemblea (opting-up). Ogni azionista/socio ha il diritto di richiedere una revisione contabile limitata almeno 10 giorni prima dell'assemblea; in questo caso è necessario eleggere un revisore.