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Dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (Opting Out)

Le PMI hanno, a determinate condizioni, la possibilità di rinunciare alla revisione contabile (opting out). Se la società non ha più di 10 dipendenti a tempo pieno su base annua, con il consenso di tutti gli azionisti/soci è possibile rinunciare alla revisione limitata: tale rinuncia è valida solo a partire dall'inizio dell'esercizio successivo (oppure dalla costituzione) e deve essere notificata all’Ufficio del registro di commercio prima dell'inizio dell’esercizio contabile, per l’iscrizione.

  • 01

    COMPILARE

    Compilare la dichiarazione inserendo tutti i dati richiesti.

    Dichiarazione

    Suggerimento:
    In fondo alla pagina sono riportate importanti informazioni per la compilazione che vi invitiamo a leggere per evitare sospensioni della procedura.
  • 02

    STAMPARE

    Aprire il file in formato PDF e procedere alla stampa.
    Suggerimento:
    Si consiglia di conservare una copia della richiesta sul proprio PC salvando il formulario PDF.
  • 03

    FIRMARE

    La dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata, la quale rappresenta un documento ai sensi dell’art. 153 del Codice penale, deve essere firmata in originale da un membro del consiglio di amministrazione o della gerenza (indipendentemente dal suo diritto di firma).
  • 04

    ALLEGARE

    La dichiarazione deve essere allegata alla notificazione di rinuncia ad una revisione limitata.

Informazioni

La notifica deve indicare una delle seguenti fattispecie:

  • ''La società rinuncia ad una revisione limitata a partire dal momento della costituzione”
  • “La società rinuncia ad una revisione limitata a partire dall'esercizio che inizia il gg.mm.anno”.

La dichiarazione deve essere antecedente all’inizio del periodo contabile.

La prima condizione è che tutti gli azionisti o soci abbiano dato il loro consenso alla rinuncia alla revisione limitata (alla costituzione la dichiarazione è data dai promotori).

La seconda condizione riguarda il numero di impiegati. Si tratta di unità lavorative a tempo pieno in media annua (compresi i contratti di tirocinio/apprendistato). Per poter stabilire la media annua è quindi necessario addizionare anche le percentuali degli impiegati a tempo parziale. Per gli impiegati con salario orario è necessario considerare una base di 2'200 ore annuali.

La terza condizione concerne l’assenza dell’obbligo di una revisione ordinaria. Sono soggette alla revisione ordinaria le grandi società aperte al pubblico, le cui azioni sono quotate in borsa oppure che sono debitrici di un prestito obbligazionario (oppure che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società le cui azioni sono quotate in borsa o che è debitrice di un prestito obbligazionario). Sono inoltre soggette a tale obbligo le società che oltrepassano per due esercizi consecutivi due dei seguenti valori: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi, 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. Anche le società obbligate a tenere un conto di gruppo (conto consolidato) sono soggette all’obbligo di revisione ordinaria: si tratta di società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (holding).

L’obbligo di una revisione ordinaria può sussistere anche se le precedenti condizioni sono adempiute, ma una minoranza degli azionisti o soci (rappresentanti almeno il 10% del capitale) lo richiede, se viene adottata una particolare disposizione statutaria oppure se lo decide l’assemblea (opting-up). Ogni azionista/socio ha il diritto di richiedere una revisione contabile limitata almeno 10 giorni prima dell'assemblea; in questo caso è necessario eleggere un revisore.

Qualora la dichiarazione non avvenga al momento della costituzione devono essere allegati:

  1. La dichiarazione di rinuncia di tutti gli azionisti/soci oppure una risoluzione per iscritto oppure il verbale dell'assemblea sulla delibera di rinuncia unanime (che dimostra la presenza o la rappresentanza di tutti gli azionisti/soci), firmato dal presidente e dal segretario. L’organo di amministrazione può richiedere agli azionisti/soci di dare il loro consenso per iscritto e fissare un termine di almeno 20 giorni per la risposta, precisando che l'assenza di risposta sarà considerata come consenso; in questo caso può anche essere presentata la risoluzione dell’organo amministrativo.
  2. Il conto annuale dell’ultimo esercizio concluso approvato: si tratta della relazione sulla gestione (conto annuale - bilancio, conto economico ed allegato) dell’ultimo esercizio concluso, approvato dall’assemblea e firmato ai sensi dell'art. 958 cpv. 3 CO, ovvero dal presidente dell'organo amministrativo e dal responsabile della contabilità (sono sufficienti le copie in quanto i documenti non sono pubblici).
  3. Il verbale riguardante l’approvazione del conto annuale o un estratto dello stesso (sono sufficienti le copie in quanto i documenti non sono pubblici).
  4. La relazione di revisione concernente l’ultimo esercizio concluso (sono sufficienti le copie in quanto i documenti non sono pubblici). Attenzione: nel caso di dichiarazioni successive alla costituzione tutti i documenti devono essere presentati (unicamente la relazione di revisione può essere omessa qualora la società abbia già validamente rinunciato alla revisione limitata e si proceda semplicemente al rinnovo della dichiarazione di opting-out)

Se necessario deve essere presentato l'atto pubblico relativo alla modifica dello statuto ed il nuovo statuto. Una modifica dello statuto è necessaria se lo statuto prevede l’obbligo di revisione. L'assemblea (o il consiglio di amministrazione) è responsabile per la modifica. È opportuna una disposizione statutaria “aperta”, tuttavia una disposizione sulla revisione contabile può anche essere omessa, poiché tale disposizione non fa parte del contenuto obbligatorio dello statuto. È necessaria una modifica statutaria qualora lo statuto sia stato adottato prima del 2008 e faccia riferimento alle previgenti disposizioni legali.