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Dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (Opting-Out)

Le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative che non eseguono la revisione ordinaria possono, a determinate condizioni, rinunciare anche alla revisione limitata. In questo caso esse devono notificare all'ufficio del registro di commercio l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata. Per le società anonime e le società cooperative, la rinuncia alla revisione limitata deve inoltre essere prevista dallo statuto.

 

  • 01

    COMPILARE

    Compilare la dichiarazione inserendo tutti i dati richiesti.

    Dichiarazione

    Suggerimento:
    In fondo alla pagina sono riportate importanti informazioni per la compilazione che vi invitiamo a leggere per evitare sospensioni della procedura.
  • 02

    STAMPARE

    Aprire il file in formato PDF e procedere alla stampa.
    Suggerimento:
    Si consiglia di conservare una copia della richiesta sul proprio PC salvando il formulario PDF.
  • 03

    FIRMARE

    La dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata, la quale rappresenta un documento ai sensi dell’art. 153 del Codice penale, deve essere firmata in originale da un membro del consiglio di amministrazione o della gerenza (indipendentemente dal suo diritto di firma).
  • 04

    ALLEGARE

    La dichiarazione deve essere allegata alla notificazione di rinuncia ad una revisione limitata.

Informazioni

L’organo superiore della società (consiglio di amministrazione o gerenza) deve dichiarare che tutte e tre le condizioni per la rinuncia alla revisione limitata sono adempiute.

La prima condizione è che tutti gli azionisti o soci abbiano dato il loro consenso alla rinuncia alla revisione limitata. Ciò avviene di regola nell’ambito di un’assemblea in cui sono presenti tutti i soci o azionisti (totalitaria) e la trattanda viene approvata all’unanimità. L’organo superiore può tuttavia richiedere il consenso scritto di tutti gli azionisti o soci e fissare loro un termine di almeno 20 giorni per rispondere, indicando che l'assenza di risposta sarà considerata come approvazione.

La seconda condizione riguarda il numero di impiegati. Si tratta di unità lavorative a tempo pieno in media annua (compresi i contratti di tirocinio/apprendistato). Per poter stabilire la media annua è quindi necessario addizionare anche le percentuali degli impiegati a tempo parziale. Per gli impiegati con salario orario è necessario considerare una base di 2'200 ore annuali.

La terza condizione concerne l’assenza dell’obbligo di una revisione ordinaria. Sono soggette alla revisione ordinaria le grandi società aperte al pubblico, le cui azioni sono quotate in borsa oppure che sono debitrici di un prestito obbligazionario (oppure che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società le cui azioni sono quotate in borsa o debitrice di un prestito obbligazionario). Sono inoltre soggette a tale obbligo le società che oltrepassano per due esercizi consecutivi due dei seguenti valori: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi, 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. Le società che hanno l’obbligo di tenere un conto di gruppo (conto consolidato) sono società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (holding). L’obbligo di una revisione ordinaria può sussistere anche se le precedenti condizioni non sono adempiute, ma una minoranza degli azionisti o soci (almeno 10% del capitale) lo richiede, se viene adottata una particolare disposizione statutaria oppure se lo decide l’assemblea (Opting-Up).

La dichiarazione di Opting-Out deve essere comprovata, dai seguenti documenti che possono essere prodotti quali copie. La relazione sulla gestione dell’ultimo periodo contabile firmata dal presidente del consiglio d’amministrazione o della gerenza e dalla persona a cui compete l’allestimento dei conti in seno all’impresa. La relazione sulla gestione si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato. Nell’ipotesi in cui nell’ultimo periodo contabile siano state superate le soglie per la revisione ordinaria, dovranno essere prodotte le relazioni sulla gestione degli ultimi due periodi contabili. La relazione dell’organo di revisione non è un documento determinante e non deve essere allegato. Sono invece determinanti il verbale assembleare oppure le dichiarazioni di rinuncia da parte di ogni azionista o socio (vedi prima condizione per la rinuncia).