Dichiarazione LAFE
Questa dichiarazione va inoltrata unicamente qualora un’iscrizione nel registro di commercio sia relativa: a una società di persone o persona giuridica il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi che non possono essere acquistati senza autorizzazione LAFE; oppure a una società di persone o persona giuridica che detiene o assume fondi che non possono essere acquistati senza autorizzazione LAFE. Non è segnatamente necessario inoltrare tale dichiarazione in caso di società di persone o persone giuridiche che hanno quale scopo l’acquisto di fondi esclusivamente destinati a “stabilimento d'impresa” ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE.
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COMPILARE
Compilare la dichiarazione inserendo tutti i dati richiesti.
Dichiarazione
Suggerimento:
In fondo alla pagina sono riportate importanti informazioni per la compilazione che vi invitiamo a leggere per evitare sospensioni della procedura. - 02
STAMPARE
Aprire il file in formato PDF e procedere alla stampa.
Suggerimento:
Si consiglia di conservare una copia della richiesta sul proprio PC salvando il formulario PDF. - 03
FIRMARE
La dichiarazione è firmata dalle persone obbligate alla notifica (art. 17 ORC). - 04
ALLEGARE
La dichiarazione deve essere allegata alle notificazioni di nuove iscrizioni (compresa la fusione, trasformazione e scissione) modificazione dello scopo in acquisto e commercio di fondi non destinati ad uno stabilimento permanente, l’aumento e la riduzione del capitale, l’iscrizione di una persona all’estero come socio di società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata il cui scopo effettivo consiste nell’acquisto o nel commercio di fondi non destinati ad uno stabilimento permanente.
Informazioni
Ai sensi dell’art. 4 cpv.1 lett. e LAFE è considerato acquisto di un fondo, anche:
- la partecipazione alla costituzione di società di persone o di persone giuridiche il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi che devono essere acquistati con autorizzazione LAFE (art. 1 cpv. 1 lett. a OAFE);
- l’aumento o la riduzione del capitale di persone giuridiche il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi che devono essere acquistati con autorizzazione LAFE, se tali operazioni comportano una modifica della partecipazione al capitale in favore di persone all‘estero (art. 1 cpv. 1 lett. a OAFE);
- l’assunzione di un fondo il cui acquisto non è possibile senza autorizzazione LAFE, congiuntamente a un patrimonio o a un'azienda oppure mediante fusione, trasformazione o scissione di società (in virtù della LFus), se ciò porta all'aumento dei diritti dell'acquirente su questo fondo (art. 1 cpv. 1 lett. b OAFE).
Ai sensi dell’art. 5 LAFE sono considerate persone all'estero:
- gli stranieri domiciliati all'estero;
- gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e che non sono in possesso di un permesso di domicilio valido (permesso C);
- le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la loro sede all’estero;
- le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno sì la loro sede giuridica ed effettiva in Svizzera, ma che sono dominate da persone all'estero (art. 5 cpv. lett. c LAFE);
- le persone fisiche e giuridiche, nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che di principio non sono soggette alla LAFE, qualora acquistino un fondo per conto di persone all’estero (operazione fiduciaria, art. 5 cpv. 1 lett. d LAFE).
Persone titolari di un permesso per stranieri di dimora UE-AELS B valido non sono considerate persone all’estero se hanno il loro domicilio effettivo ai sensi dell’art. 23 ss. CC in Svizzera. Dovranno essere prodotti i documenti elencati al paragrafo V. della Direttiva della Divisione della giustizia del 16 aprile 2013 e in calce alla Dichiarazione personale Permesso B UE/AELS.
È considerato fondo destinato a stabilimento d'impresa un fondo già edificato che serve come stabilimento permanente di un commercio, di un’industria o di un’altra impresa esercitata in forma commerciale, di un’azienda artigianale o di una libera professione (incluse abitazioni, o superfici riservate all’uopo, in forza di norme sulla quota abitativa). La dichiarazione è firmata dalle persone obbligate alla notifica (art. 17 ORC)