Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone l’importo all’ufficio che ha rilasciato l’attestato.
In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l’attestato di carenza di beni dopo averlo fatto rettificare.
In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all’ufficio l’attestato di carenza di beni. L’iscrizione dell’attestato sarà quindi cancellata dal registro dell’ufficio.
Il creditore deve restituire l’attestato all’ufficio anche in caso di pagamento integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui stesso all’ufficio l’attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la dicitura "saldato".