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Esecuzione del pignoramento

Competenza

UFFICIO DI ESECUZIONE

Definizione

In seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, il debitore riceve un avviso di pignoramento, che viene eseguito senza indugio. I beni pignorati sono riportati, con il loro prezzo di stima, in un atto di pignoramento. Al debitore è fatto divieto, sotto minaccia di pena, di vendere o regalare gli oggetti pignorati. I beni mobili (ad es. gioielli) possono essere presi in custodia dall’ufficio di esecuzione.

Poiché dalla vendita di oggetti usati non si ricavano solitamente somme consistenti, se il debitore è salariato, risulta più efficace pignorare alla fonte una parte del salario. L’ufficio di esecuzione obbliga il datore di lavoro a effettuare le detrazioni mensili per versarle al creditore finché il debito non è saldato

Consiglio

Diritto al minimo vitale

Affinché il debitore possa assicurare il proprio sostentamento e quello dei suoi familiari, sono state emesse delle norme vincolanti, che servono a calcolare il minimo vitale e di cui l’ufficio di esecuzione deve tener conto in caso di pignoramento.

I principi alla base di tali norme sono identici in tutta la Svizzera e definiscono gli importi mensili per i costi di sostentamento in funzione del costo della vita.

Le norme sono pubblicate dalle autorità cantonali di vigilanza e si applicano senza distinzione a tutti i debitori.

Approfondimenti