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Decisione sul fallimento

Competenza

GIUDICE

Definizione

Il fallimento è decretato dal giudice del fallimento.

La decisione sul fallimento è trasmessa all’ufficio di esecuzione, che gestirà il fallimento. Il fallimento è pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Consiglio

Una volta che il giudice ha dichiarato il fallimento, il fallito può farlo revocare attestando che tutti i debiti (che hanno causato il fallimento) sono stati estinti oppure raggiungendo un accordo con i creditori all’origine del fallimento, accompagnato da una dichiarazione nella quale rinunciano al fallimento.

Le spese per le esecuzioni sono pagate all’ufficio di esecuzione competente. Il fallito dovrà inoltre pagare le spese amministrative relative alla sentenza di fallimento.

Munito delle quietanze dei suddetti pagamenti ed eventualmente la dichiarazione dei creditori, il fallito dovrà quindi recarsi dinanzi al giudice competente per proporre appello.

Se tutto è in regola, il giudice competente decreta dapprima l’effetto sospensivo e poi, con decisione successiva, la revoca del fallimento.

Approfondimenti