Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Realizzazione

Competenza

UFFICIO DI ESECUZIONE

Definizione

La realizzazione dei beni viene effettuata solitamente per vendita ai pubblici incanti.

L’ufficio di esecuzione informa il debitore, il creditore ed eventuali terzi interessati della data e del luogo della vendita.

Si può anche procedere a una vendita a trattative private, nella misura in cui tutti gli interessati vi acconsentano oppure qualora i beni da realizzare abbiano un prezzo di mercato o di borsa.

Approfondimenti