Il principio della parità di trattamento di tutti i creditori è molto importante.
Nel caso in cui gli attivi non siano sufficienti a saldare i debiti, la massa fallimentare è ripartita equamente tra tutti i creditori, in modo che la perdita subita sia proporzionale al loro credito. Durante la procedura di fallimento il debitore è passibile di pena se salda i debiti che ha contratto con alcuni creditori, a detrimento degli altri.
Le principali eccezioni che la legge prevede alla parità di trattamento sono:
- i debiti della massa, ossia le spese processuali gravanti sulla massa fallimentare. Questi sono i primi debiti ad essere estinti con la somma ricavata dalla realizzazione dei beni;
- i crediti privilegiati (per es. crediti salariali dei lavoratori). Soltanto quando questi crediti sono interamente soddisfatti, si passa a quelli della «classe» successiva. I crediti ordinari, non privilegiati, rientrano nella terza classe;
- i crediti garantiti da pegni (ad es. crediti immobiliari). Questi sono rimborsati con il ricavato della realizzazione dei pegni stessi. Se tale ricavato non basta a coprire completamente i relativi crediti, gli importi residui saranno gestiti congiuntamente agli altri crediti.