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Opposizione

Competenza

DEBITORE

Definizione

Dichiarazione scritta o orale del debitore, con la quale quest’ultimo contesta il fatto che sussista il debito che gli si chiede di saldare.

Se contesta il debito, il debitore può fare opposizione al momento della notificazione del precetto esecutivo oppure nei dieci giorni successivi. In quest’ultimo caso dovrà inoltrare un’opposizione scritta, nella quale riporterà semplicemente la dicitura "fatta opposizione" e apporrà data e firma.

L'opposizione sospende l’esecuzione.

Consiglio

L'opposizione consente al debitore di esprimere il suo disaccordo sul debito che gli viene chiesto di saldare.

Il debitore può fare opposizione al momento della notificazione del precetto esecutivo o nei dieci giorni successivi. In quest’ultimo caso, l’opposizione va presentata, di preferenza per iscritto, all’ufficio competente. Non è necessario motivare un’opposizione (salvo in caso di esecuzione cambiaria).

Approfondimenti