Contributi economici per la conciliabilità famiglia e lavoro/formazione
Esistono tre forme di aiuto che le famiglie residenti in Ticino possono richiedere se affidano i propri figli a nidi dell’infanzia, micro-nidi, famiglie diurne o centri extrascolastici riconosciuti dal Cantone, per motivi di conciliabilità tra impegni familiari e impegni lavorativi/formativi. I tre sussidi sono cumulabili e sono da richiedere direttamente alla struttura, che deduce il contributo dalla retta.
Aiuto soggettivo per beneficiari API
Chi ha diritto all'aiuto soggettivo per beneficiari API?
Per avere diritto:
- almeno un membro dell’economia domestica del minore deve essere a beneficio di un Assegno di prima infanzia (API);
- la famiglia deve avere un comprovato bisogno di conciliabilità tra impegni familiari e impegni lavorativi o formativi (eccezioni possono venir concesse per scopi di carattere sociale riconosciuti).
A quanto ammonta l'aiuto soggettivo per beneficiari API?
Il contributo ammonta alla totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari come pasti, costi di trasporto ecc.), dedotti l’aiuto universale e l’aiuto per beneficiari RIPAM, fino a un rimborso massimo mensile di 800 fr.
Esempio beneficiari API con retta mensile fissa a 1'200 fr.
Retta mensile | 1'200 fr. |
Aiuto universale | − 200 fr. |
Aiuto RIPAM | − 330 fr. |
Beneficiari API | − 670 fr. |
Pasti | + 115 fr. |
Totale a carico della famiglia | = 115 fr. |
A partire da quando sussiste il diritto? Quando termina?
- Il diritto all’aiuto soggettivo inizia quando viene riconosciuto il diritto all'API e termina in caso di perdita del diritto all'API.
- La famiglia è tenuta a informare immediatamente la struttura o servizio in caso di perdita del diritto all'API. La struttura o il servizio sospenderanno il diritto all'aiuto soggettivo, recuperando eventuali aiuti indebitamente percepiti.
Come fare richiesta del contributo?
- Il contributo è da richiedere alla struttura o al servizio e viene dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori.
- Per beneficiarne le famiglie devono presentare alla struttura o al servizio la decisione di accoglimento dell'API.
- La decisione che accorda il diritto al sussidio API va consegnata entro 30 giorni dal collocamento e il contributo viene conteggiato a partire dal momento in cui è stato collocato il bambino. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, il contributo viene conteggiato a partire dal mese in cui è stata consegnata la decisione.
- In caso di decisione successiva al collocamento, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla sua emissione e il contributo viene calcolato retroattivamente sino alla data a partire dalla quale la famiglia ha diritto al sussidio API. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, il contributo viene conteggiato a partire dal mese in cui è stata consegnata la decisione.
- I contributi percepiti in base a dati inesatti devono essere restituiti alla struttura o al servizio.
Basi legali
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005
- Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione dei nidi dell’infanzia e dei micro-nidi e sui contributi alle famiglie del 22 dicembre 2021
- Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sui contributi alle famiglie del 22 dicembre 2021
- Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sui contributi alle famiglie del 12 settembre 2018