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Doping, anabolizzanti, ormoni della crescita, EPO

Disposizioni del farmacista cantonale inerenti alla vendita nelle farmacie di medicamenti particolarmente problematici

A decorrere dal 1. luglio 1996 l'Ufficio del farmacista cantonale ha deciso di introdurre alcune misure di carattere amministrativo concernenti la vendita al pubblico di medicamenti ritenuti attualmente molto problematici. Alla base di questa decisione c'erano diversi dati ed elementi che destavano preoccupazione o imponevano di trovare una spiegazione oggettiva a situazioni a prima vista sorprendenti.

Anabolizzanti: confronto TICINO / GINEVRA
Deca Durabolin fiale, vendita in farmacia 1995

A titolo di esempio si cita il caso degli anabolizzanti. Il grafico riportato rappresenta la vendita di Deca Durabolin fiale (25 mg, rispettivamente 50 mg) nelle farmacie del Cantone Ticino durante il 1995 e mostra il confronto con le vendite in farmacia registrate nel Cantone Ginevra nel 1993. Onde permettere un valido confronto, i dati di Ginevra sono stati ricalcolati proporzionalmente alla popolazione rispettiva dei 2 cantoni. Tutti i dati sono attendibili e verificati. Le vendite in Ticino risultavano superiori di circa 10 volte rispetto a quelle registrate a Ginevra.

È noto che gli anabolizzanti sono molto ricercati come sostanze dopanti da certi ambienti sportivi. Un interessante studio pubblicato su Lancet ed eseguito a cura della Commissione tecnica del CONI rivela ad esempio una prevalenza del doping con steroidi anabolizzanti presso atleti italiani attivi a livello locale, nazionale o internazionale del 16 - 26% (Scarpino V. et al., Evaluation of prevalence of "doping" among Italian athletes, Lancet 1990; 336: 1048-50). D'altra parte la pericolosità di questi ormoni, soprattutto presso i giovani e alle dosi molto elevate usuali nel doping, è oggi ampiamente dimostrata.

Le misure amministrative introdotte hanno lo scopo di permettere all'autorità sanitaria di controllare che le vendite di medicamenti problematici non siano dovute ad un loro uso improprio o abusivo, ma che siano invece giustificate da ragioni corrette dal profilo sanitario ed etico. Ogni farmacista ha il dovere di non onorare una ricetta medica nel caso in cui disponesse di elementi tali da ritenere che la prescrizione non è compatibile con un uso medico del farmaco prescritto.

Al momento attuale sono ancora in vigore le seguenti disposizioni:

  1. Il farmacista deve trattenere 1 copia (fotocopia) della ricetta medica per ogni dispensazione (ripetizioni incluse) dei seguenti medicamenti, in qualsiasi presentazione:

    • ormoni anabolizzanti: segnatamente Andriol, Deca Durabolin, Proviron, Testoviron depot;
    • ormoni della crescita: segnatamente Genotropin, Humatrope, Norditropin, Saizen;
    • prostaglandine: segnatamente Cerviprost, Nalador, Prepidil, Prostin E2, Prostin VR;
    • eritropoietina: segnatamente Eprex, Recormon;
    • diversi: Tetragynon.
  2. Se, in situazioni eccezionali, fosse necessaria una dispensazione senza ricetta, occorre allestire un verbale che indichi il nome del paziente, il nome del medico curante, il prodotto dispensato con il relativo quantitativo e le ragioni che hanno giustificato la dispensazione.

  3. Le copie delle ricette mediche (e degli eventuali verbali di dispensazione) devono essere conservate in farmacia per 5 anni.
    Su richiesta dovranno essere fornite per un controllo al farmacista cantonale.

  4. L'acquisto, l'importazione e la vendita di medicamenti pronti per l'uso non registrati presso Swissmedic del tipo ormoni con effetto anabolizzante, ormoni della crescita, ormoni tiroidei, prostaglandine, stimolanti e eritropoietina per uso umano o veterinario sono soggetti ad autorizzazione preventiva scritta del farmacista cantonale da richiedere e giustificare volta per volta.